Ottemperanza al giudicato sull’accreditamento sanitario entro termine perentorio (TAR Calabria n. 855 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non può essere definito con la cessazione della materia del contendere quando il procedimento di riesame imposto dal giudicato sia stato solo avviato e non si sia concluso con un provvedimento espresso dell’amministrazione competente. L’obbligo di esecuzione del giudicato si adempie soltanto con l’adozione del provvedimento finale, restando irrilevante l’attività istruttoria o consultiva medio tempore svolta. Il giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e assegna un termine perentorio per l’adempimento, nominando, in caso di inerzia, il Commissario ad acta. Il riconoscimento delle astreintes è escluso quando il ritardo sia in parte ascrivibile all’attività consultiva di altra amministrazione.

Il Fatto

Una società titolare di un centro sanitario ha chiesto alla Regione l’accreditamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata, riabilitazione estensiva extraospedaliera e medicina fisica riabilitativa. L’amministrazione regionale, recependo i pareri dell’azienda sanitaria provinciale, ha accolto le istanze solo per una parte ridotta del fabbisogno richiesto, rigettandole per il resto.

La società ha impugnato il diniego innanzi al giudice amministrativo, che ha accolto il ricorso con sentenza, demandando alla Regione una nuova valutazione. La decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato ed è passata in giudicato. Non essendo stato emanato alcun provvedimento conclusivo, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di procedere alla nuova valutazione delle istanze.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dal nucleo della motivazione della sentenza da eseguire. Il giudice della cognizione aveva annullato la nota regionale rilevando che essa, nel considerare l’accreditamento di operatori già presenti come ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti, si poneva in contrasto con i criteri legislativi, così come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa.

Secondo tale insegnamento, negare l’accreditamento a nuovi operatori, o a operatori già accreditati per ulteriori prestazioni, sul solo rilievo che il fabbisogno risulta già coperto, senza una valutazione comparativa di qualità, sicurezza e appropriatezza, costituisce una barriera ingiustificata all’accesso. Il titolo esecutivo imponeva dunque una nuova valutazione ispirata a questi principi.

Nel giudizio di ottemperanza emerge che il procedimento di riesame è stato avviato e che l’azienda sanitaria ha espresso un nuovo parere di compatibilità, positivo solo per una parte delle prestazioni e negativo per le restanti. La Regione ha quindi sostenuto la cessazione della materia del contendere e ha rappresentato di aver richiesto l’attivazione delle procedure di verifica dei requisiti.

Il collegio respinge questa prospettazione. Sebbene vi sia prova che il procedimento sia in corso, esso non si è ancora concluso con un provvedimento espresso finale di competenza regionale per ciascuna delle istanze da rivalutare. Il parere dell’azienda sanitaria, di natura consultiva, non esaurisce l’obbligo imposto dal giudicato, che richiede una determinazione conclusiva dell’amministrazione regionale.

Il ricorso è pertanto fondato e accolto. Il tribunale dichiara l’obbligo della Regione di provvedere e assegna il termine di sessanta giorni dalla notificazione. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto territorialmente competente, con facoltà di delega. La domanda di condanna alle astreintes è invece respinta, risultando iniqua: il procedimento è in corso e il ritardo è in parte attribuibile all’attività consultiva di altra amministrazione. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità dell’iter procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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