Condono edilizio e vincolo paesaggistico: l’onere probatorio della data di ultimazione grava sul privato (TAR Puglia n. 373 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo e se conformi alle prescrizioni urbanistiche. Grava sul privato richiedente l’onere della prova, piena e rigorosa, della data di ultimazione dell’abuso, da fondarsi su documentazione certa e univoca quali aerofotogrammetrie, mappe catastali o ruderi, con esclusione di dichiarazioni sostitutive o attestazioni di terzi non verificabili. Il diniego di sanatoria costituisce atto pluri-motivato quando si fonda anche sul difetto di conformità urbanistica dell’intervento rispetto alla destinazione di zona. In pendenza di una domanda di condono, è precluso all’interessato apportare all’immobile modifiche sostanziali, essendo necessario che l’immobile permanga inalterato fino alla definizione dell’istanza. La legittimità del diniego di condono rende atto dovuto e vincolato il provvedimento di demolizione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare adibita ad abitazione in zona classificata come “verde agricolo di tipo A (A4)”, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, presentava nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge regionale n. 28/2003 e della legge n. 326/2003 per sanare un ampliamento di 25,60 mq. Il Comune, dopo un primo diniego annullato dal TAR per difetto di motivazione in punto di datazione del vincolo, adottava in sede di riesame un nuovo provvedimento di rigetto, avverso il quale la ricorrente proponeva ricorso, esteso con motivi aggiunti all’ordinanza di demolizione conseguente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il nuovo diniego era stato assunto all’esito di una rinnovata istruttoria, dalla quale era emerso che il vincolo paesaggistico sull’area esisteva già alla data di ultimazione dell’abuso (30 gennaio 2001), essendo stato imposto con DM 1 agosto 1985 e confermato dal PUTT del 2000 e dal PPTR del 2015. Quanto alla dedotta ultimazione dell’opera nel 1998, il Tribunale ha osservato che la data dichiarata proveniva dalla stessa istante e che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’onere probatorio circa l’epoca di realizzazione grava sul privato, dovendo la prova essere rigorosa e basata su elementi oggettivi e certi.

L’ortofoto del 2020 relativa al 1998 prodotta dalla ricorrente non è stata ritenuta idonea a comprovare la consistenza del fabbricato alla predetta data, non risultando distinguibile se l’immobile avesse già raggiunto la dimensione successiva all’ampliamento o la consistenza originaria, né tanto meno la sua funzionalità d’uso. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il diniego costituiva atto pluri-motivato, fondandosi anche sul difetto di conformità urbanistica dell’intervento: l’immobile ricade in zona di verde agricolo, dove le NTA del PRG consentono solo costruzioni a servizio dell’agricoltura con espressa esclusione delle residenze.

Da ultimo, il Collegio ha richiamato il principio per cui, in pendenza di una domanda di condono, è precluso all’interessato apportare all’immobile modifiche sostanziali, essendo essenziale che il bene permanga inalterato fino alla definizione dell’istanza: nella specie, l’ampliamento era stato realizzato su un fabbricato già oggetto di una precedente istanza di condono del 1986, il cui procedimento non era stato definito. La conferma della legittimità del diniego ha reso l’ordinanza di demolizione un atto dovuto e vincolato, con conseguente reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, mentre la peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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