Accesso documentale: la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese (TAR Sardegna n. 793 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adesione dell’Amministrazione all’istanza di accesso documentale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso e a ridosso dell’udienza di merito, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., privando il giudizio di un interesse attuale alla decisione. Tale esito processuale non può però riverberarsi sul regime delle spese di lite, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente in senso “virtuale”, avendo l’Ente dato riscontro all’istanza ostensiva solo dopo l’instaurazione del giudizio e dopo un prolungato periodo di silenzio, anche parziale, sull’originaria richiesta. La condanna alle spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, costituisce pertanto corretta applicazione del criterio della soccombenza virtuale, mentre non ricorrono i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un interesse diretto e qualificato, presentava al Comune di Alghero – Comando Polizia Locale un’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC il 13.12.2025, volta ad ottenere copia di una serie di documenti. Rimasta priva di un tempestivo e integrale riscontro, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, per l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione si costituiva in resistenza.
Con nota depositata l’11 maggio 2026, a pochi giorni dalla camera di consiglio fissata per il 13 maggio 2026, la ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Comune aveva infine trasmesso un riscontro informativo ai punti ancora inevasi dell’originaria istanza, senza tuttavia produrre l’adeguata documentazione come richiesta, pur soddisfacendo l’interesse conoscitivo della stessa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rilevando come la sopravvenuta trasmissione della documentazione da parte dell’Amministrazione, sebbene tardiva e intervenuta solo a ridosso dell’udienza, avesse determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito del ricorso. L’esito del giudizio è stato pertanto dichiarato ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del processo, venga meno la situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale ha ritenuto che esse dovessero seguire il criterio della soccombenza c.d. “virtuale”, con conseguente loro integrale ponendo a carico del Comune resistente. A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha valorizzato la circostanza che l’Amministrazione aveva riscontrato la richiesta di accesso solo successivamente alla proposizione del ricorso, dopo un periodo di oltre cinque mesi di illegittimo silenzio, anche parziale, e dopo ripetute sollecitazioni da parte dell’interessata. Tale comportamento ha quindi giustificato la condanna dell’Ente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, con distrazione in favore del difensore della ricorrente declaratosi antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato ove versato.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’ulteriore richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., norma che presuppone un’ipotesi di abuso del processo o di mala fede o colpa grave nella resistenza in giudizio, non ravvisabile nella fattispecie concreta.
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Nota della Redazione
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