Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione della Carta docente (TAR Campania n. 2771 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivo e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per le esecuzioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Accertata la mancata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo del titolo, con assegnazione di un termine e nomina sin d’ora del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza le spese relative ad atti successivi al giudicato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio stesso: restano escluse quelle di precetto, rimesse alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli l’accertamento del diritto a usufruire, con le medesime modalità riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per l’anno scolastico 2022/2023. Il giudice ordinario aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’assegnazione, oltre interessi dal conferimento dell’incarico di supplenza al saldo.

In mancanza di adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza a questo Tribunale, chiedendo di assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, di nominare un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio; la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato l’ammissibilità dell’azione. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. La sentenza azionata è definitiva, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Il ricorrente ha inoltre dimostrato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996: la notifica in forma esecutiva è avvenuta in data 28.06.2024 e da allora l’Amministrazione non ha provveduto.

Nel merito, sulla base della documentazione e della mancata prova dell’adempimento, il Collegio ha ravvisato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo. Ha designato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale nei successivi sessanta giorni, su richiesta della parte, darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Tribunale ha poi precisato il regime delle spese nel giudizio di ottemperanza. Le somme richieste per spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della medesima e agli atti accessori, avendo titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono invece dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Tali voci sono state liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della semplicità delle questioni, nella misura indicata in dispositivo, con clausola di distrazione in favore dei difensori antistatari. Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei modi e termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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