Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna (TAR Lazio n. 6464 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine procedimentale, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integrano i presupposti dell’obbligo di provvedere e configurano il silenzio inadempimento. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è di quattro mesi, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007. La scadenza del termine, senza che sia intervenuto il provvedimento finale, legittima l’accoglimento del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., con ordine all’Amministrazione di provvedere e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 21 giugno 2024, un’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente in Italia. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Richiama, altresì, la natura del procedimento disciplinato dall’art. 16 del medesimo decreto, che fissa il termine per l’adozione del provvedimento finale in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, prevedendo un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni.
Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere risultano integrati: la domanda di riconoscimento è stata presentata in data 21 giugno 2024 e, alla data di proposizione del ricorso, l’Amministrazione non aveva ancora adottato alcun provvedimento espresso. La violazione riguarda sia il termine generale di cui alla legge n. 241/1990, sia quello specifico previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il cui termine complessivo non può superare i quattro mesi, inclusa l’eventuale richiesta di integrazioni.
Il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine ritenuto congruo in considerazione della natura di procedimenti “di massa” caratterizzati da un elevato numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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