L’ordine di demolizione si fonda sul diniego di sanatoria non impugnato (Cons. Stato n. 4112 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione che consegue al diniego di accertamento di conformità costituisce atto vincolato alla presupposta determinazione negativa, sicché l’impugnazione del solo ordine di demolizione non consente di rimettere in discussione le ragioni del diniego non impugnato. Ove il privato abbia presentato l’istanza di sanatoria e questa sia stata respinta, le censure relative alla qualificazione del titolo edilizio originario e all’omessa autotutela restano estranee al perimetro del giudizio. La segnalazione certificata di inizio attività oggettivamente incompleta sul piano documentale non consolida i propri effetti, indipendentemente dalla mancata conoscenza della richiesta di integrazione. L’avvio di un nuovo procedimento di sanatoria su disciplina sopravvenuta non giustifica il differimento della trattazione.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile in Comune di Carrara presentava istanza di permesso di costruire per l’ampliamento del fabbricato. L’amministrazione riscontrava l’istanza qualificandola come DIA per manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 79 l.r. 1/2005. Dopo la sospensione dei lavori, l’interessato chiedeva l’accertamento di conformità, qualificando le opere come ristrutturazione urbanistica con ampliamento. L’istanza veniva respinta perché l’intervento contrastava con l’art. 9 delle NTA, che per gli edifici classificati A3 ammette solo l’ampliamento igienico-funzionale. A quel diniego seguiva l’ordinanza di demolizione.

Il TAR per la Toscana respingeva il ricorso. I proprietari appellavano, riproponendo le censure di primo grado e chiedendo il rinvio della trattazione per una nuova istanza di sanatoria fondata sull’art. 36 bis l. 69/2024.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato nega anzitutto il differimento della trattazione. L’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. configura il differimento come evenienza eccezionale, e nel caso non ricorrono circostanze straordinarie. Pesa anche l’obbligo di cooperazione delle parti per la ragionevole durata del processo, a fronte di una causa pendente da oltre dieci anni. Il nuovo procedimento di sanatoria si fonda su disciplina urbanistica sopravvenuta e resta irrilevante ai fini della decisione.

Nel merito, la Corte ricostruisce il rapporto tra i provvedimenti. L’ordinanza di demolizione non consegue alla DIA, ma al diniego di permesso di costruire in sanatoria. Da qui la conseguenza: le doglianze sull’omesso annullamento in autotutela della DIA e sulla lesione dell’affidamento non evidenziano alcun profilo di illegittimità dell’atto impugnato.

Il diniego di sanatoria non è stato impugnato. La Corte ne trae l’inammissibilità delle censure sul difetto di storicità del manufatto, peraltro introdotte in primo grado solo con il deposito della perizia di parte a ridosso della trattazione. I capi della sentenza che avevano rilevato tale profilo non risultano specificamente impugnati.

La DIA, poi, riguarda opere di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 79 l.r. 1/2005, intervento intrinsecamente incompatibile con qualsiasi aumento volumetrico. Non può dunque assentire una ristrutturazione edilizia con ampliamento, che richiede il permesso di costruire ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. f), l.r. 1/2005. Anche questi rilievi della sentenza di primo grado non sono stati specificamente impugnati.

In via ulteriore, la Corte esclude che la DIA potesse consolidarsi per l’oggettiva incompletezza documentale. L’integrazione della fattispecie dell’art. 19 l. 241/1990 è impedita sul piano oggettivo, indipendentemente dalla mancata conoscenza della richiesta di integrazione, richiamando Cons. Stato sez. V n. 5444 del 2024 e sez. VI n. 9125 del 2022. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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