Silenzio su revoca divieto detenzione armi con obbligo di provvedere dopo quinquennio (TAR Lazio n. 331 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni non può avere efficacia sine die, cioè oltre il venir meno della situazione di pericolosità che lo ha giustificato. Il destinatario del provvedimento vanta dunque un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione. L’obbligo del Prefetto di pronunciarsi sull’istanza di revoca non è però incondizionato: presuppone il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo dalla sua adozione, individuato in cinque anni. In difetto della seconda condizione, il silenzio serbato dall’amministrazione non è illegittimo e il ricorso avverso il silenzio è infondato. Resta ferma la regola generale secondo cui il potere di autotutela soggiace a valutazione discrezionale e l’istanza di parte ha portata meramente sollecitatoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2020 un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni. La Prefettura aveva fondato il divieto su una situazione di conflittualità coniugale, sfociata in una denuncia per maltrattamenti e nella separazione dei coniugi.
Successivamente il ricorrente allegava fatti nuovi: un decreto di archiviazione per il reato di maltrattamenti e l’intervenuta sentenza di separazione. Presentava quindi istanza di revoca e/o riesame in autotutela del divieto, senza ottenere alcun riscontro. Proponeva così ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, sostenendo che gli elementi sopravvenuti avessero escluso i comportamenti posti a base del provvedimento e che, pertanto, non fosse necessario attendere alcun lasso temporale. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui non sussiste obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela. L’attivazione del procedimento di riesame non è coercibile dall’esterno mediante l’istituto del silenzio-rifiuto, perché il potere di autotutela soggiace alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e l’istanza di parte ha portata meramente sollecitatoria. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3277, e ne condivide la ratio: imporre un obbligo di provvedere consentirebbe di eludere il termine di impugnazione, con pregiudizio per la certezza delle situazioni giuridiche.
Il Tribunale ritiene tuttavia di dover seguire la giurisprudenza formatasi nella peculiare materia del porto e della detenzione di armi. In questo settore si riconosce che l’amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione armi, non potendo tale misura avere efficacia sine die e nemmeno protrarsi oltre il venir meno della situazione di pericolosità. Al destinatario è riconosciuto un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione.
Tale obbligo è però subordinato a due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del medesimo. Il termine è individuato in cinque anni, con recepimento nella circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020. Il Collegio richiama espressamente TAR Toscana, 10 ottobre 2022, n. 1143 e la giurisprudenza ivi richiamata.
Nel caso concreto manca la seconda condizione. Al momento della presentazione dell’istanza di revoca non era ancora maturato un congruo lasso temporale tra il provvedimento di diniego e le sopravvenienze fattuali, ossia la separazione dei coniugi, la conduzione di vite separate e l’archiviazione penale per maltrattamenti. Il Collegio precisa che tali sopravvenienze potranno essere poste a fondamento di una nuova istanza, una volta decorso il termine ragionevole.
Il ricorso è pertanto respinto, non ricorrendo al momento dell’istanza le condizioni che fanno sorgere in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della decisione.
Nota della Redazione
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