FGVS e terzo trasportato su veicolo non assicurato: preclusa l’azione ex art. 141 CdA; inammissibile il ricorso che non impugna la ratio autonoma (Cass. civ. n. 27481/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 27481/2025, pubblicata il 15 ottobre 2025 (camera di consiglio del 23 aprile 2025), R.G.N. 3670/2023. Presidente Lina Rubino, Relatore Gabriele Positano.

Il principio di diritto

Il terzo trasportato su un veicolo non assicurato, coinvolto in un sinistro stradale, non può esercitare l’azione diretta di cui all’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, poiché tale azione presuppone che il veicolo del vettore, sul quale il terzo era trasportato, sia provvisto di copertura assicurativa. È inammissibile per difetto di interesse il ricorso che non impugni una ratio decidendi autonoma e di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.

Il fatto

A seguito di un sinistro stradale mortale, i congiunti agivano nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il risarcimento dei danni conseguenti alla morte dei familiari, trasportati su un veicolo privo di copertura assicurativa. La Corte d’appello di Bari aveva rigettato le domande sulla base di due autonome rationes: l’estinzione dell’obbligazione per confusione (art. 1253 cod. civ., essendo gli attori eredi di un corresponsabile del sinistro) e, in ogni caso, l’inesperibilità dell’azione ex art. 141 CdA. I danneggiati ricorrono per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. I motivi si appuntavano esclusivamente sulla statuizione relativa alla confusione dell’obbligazione e sul diritto eurounitario (direttiva 2009/103/CE), senza però impugnare l’autonoma e sufficiente ratio decidendi secondo cui il terzo trasportato su veicolo non assicurato non può agire ex art. 141 CdA nei confronti dell’impresa designata dal Fondo, non essendo quest’ultima assimilabile all’assicuratore del veicolo. Rimasta definitiva tale ratio, le censure – pur se fondate – non avrebbero potuto condurre all’annullamento della decisione.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese.

Implicazioni pratiche

La decisione tocca due profili di rilievo pratico. Sul piano sostanziale, l’azione diretta ex art. 141 CdA presuppone la copertura assicurativa del veicolo sul quale viaggiava il trasportato, sicché verso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada quella via è preclusa. Sul piano processuale, quando la sentenza si regge su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, l’impugnazione deve investirle tutte: l’omessa censura anche di una sola rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

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