Inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti una diversa valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 3 n. 10291 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di un vizio di sussunzione ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., miri a prospettare una diversa valutazione del valore dimostrativo degli elementi di prova, risolvendosi in una differente rilettura dei fatti di causa non consentita in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo ove il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre esclusivamente quando il giudice abbia giudicato in contraddizione con la regola di cui alla norma, non essendo ravvisabile nella mera circostanza che abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. In materia di spese processuali, ove il ricorso sia proposto contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale il ricorso sia stato notificato al solo scopo di litis denuntiatio.
Il Fatto
Una fondazione conveniva in giudizio un soggetto per sentirne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione di un comunicato stampa asseritamente diffamatorio. Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La corte territoriale, adita in sede di appello, confermava l’esito, rilevando che la fondazione non aveva comprovato l’avvenuta effettiva diffusione del comunicato a terzi, né la sussistenza e l’entità delle conseguenze dannose.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha preliminarmente escluso l’incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata a partecipare al collegio decidente, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
Nel merito, la Corte ha giudicato inammissibili i motivi di ricorso che, lamentando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., si risolvevano nella mera prospettazione di una diversa valutazione del valore rappresentativo delle prove. Tale attività critica, mirante a una differente rilettura dei fatti di causa, non è consentita in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha precisato che la prima si configura solo in caso di erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, mentre la seconda presuppone la denuncia di una decisione basata su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei casi di legge. La mera valutazione delle prove attribuendo maggior forza ad alcune piuttosto che ad altre è attività consentita ai sensi dell’art. 116 c.p.c..
Da ultimo, la Corte ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, richiamando l’interpretazione consolidata dell’art. 360 n. 5 c.p.c. che limita il sindacato ai casi di inesistenza della motivazione e di omesso esame di un fatto storico decisivo, non ravvisabile quando il fatto sia stato comunque considerato.
La Corte ha infine escluso la ripetibilità delle spese in favore della società controricorrente, notificata al solo scopo di litis denuntiatio, non essendo parte sostanziale del giudizio.
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Nota della Redazione
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