Il mancato preavviso di rigetto rende illegittimo il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 6261 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 determina l’illegittimità del provvedimento finale di diniego, in quanto sussiste un obbligo procedimentale di instaurare il contraddittorio con l’istante. A seguito della novella di cui all’art. 12 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, la sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. L’inottemperanza dell’amministrazione all’onere di fornire la prova dell’avvenuta comunicazione del preavviso, anche a fronte di un incombente istruttorio disposto dal giudice, è valutata a suo sfavore ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’amministrazione respingeva la domanda in ragione di una segnalazione Schengen inserita dalla Germania per reati contro la fede pubblica. Il diniego veniva impugnato deducendo, tra i motivi, la violazione dell’art. 7 e 8 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto e il difetto di motivazione del decreto ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, ritenuta fondata e assorbente la prima censura, ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l’amministrazione, nonostante l’ordinanza istruttoria, non aveva fornito chiarimenti sulle modalità di comunicazione del preavviso di rigetto né prova della sua avvenuta notifica. Tale inottemperanza, ad avviso del Collegio, è valutabile a sfavore della parte pubblica ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.
In mancanza di prova dell’avvenuta comunicazione, non è possibile escludere la dedotta violazione delle garanzie partecipative, che incide sulla legittimità del provvedimento finale. Quanto alla possibile applicazione della sanatoria processuale, la Corte osserva che l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, come novellato dal d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, stabilisce espressamente che la sanatoria non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis.
La nuova disciplina rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, volta ad anticipare l’esplicitazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza nella fase endoprocedimentale, consentendo all’interessato un confronto con l’amministrazione prima della decisione finale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.