Il payback dei dispositivi medici è un contributo di solidarietà conforme a Costituzione, ma i provvedimenti regionali di recupero vanno impugnati davanti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10600 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di payback sui dispositivi medici, previsto dall’art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015 per gli anni 2015-2018, costituisce un contributo di solidarietà e non una prestazione tributaria, risultando ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e conforme agli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., nonché alla normativa eurounitaria. Il meccanismo non ha carattere retroattivo, non viola il principio di neutralità dell’IVA e non incide sulle procedure di gara. I provvedimenti regionali di ripiano, in quanto atti vincolati di natura ricognitiva ed esecutiva, ledono diritti soggettivi e non interessi legittimi, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della controversia al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018 e sono state adottate le linee guida per il ripiano, nonché una pluralità di provvedimenti regionali e provinciali di recupero delle relative somme. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società ha dedotto plurimi profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto eurounitario della normativa istitutiva del payback, oltre a vizi propri dei provvedimenti di recupero adottati dalle singole Regioni.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente Stato-Regioni, in quanto la stessa ha raggiunto l’Intesa del 28 settembre 2022 oggetto di gravame. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla asserita illegittimità costituzionale e incompatibilità eurounitaria del meccanismo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo di solidarietà rispettoso della riserva di legge e non retroattivo, nonché il proprio precedente della sentenza n. 11550 del 2025.

La scelta legislativa di porre a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano è stata ritenuta ragionevole e non discriminatoria, in quanto ispirata a una logica di corresponsabilizzazione degli operatori di mercato, i quali traggono la propria remunerazione dalle forniture al SSN. Il meccanismo, operando sulla complessiva sfera patrimoniale delle imprese in proporzione al fatturato e non sui singoli contratti, non altera l’esito delle gare pubbliche, né ha portata retroattiva, essendo le imprese edotte sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento.

Quanto alla violazione del principio di neutralità dell’IVA, il Collegio ha evidenziato che lo ius superveniens dell’art. 9 del d.-l. n. 34/2023 ha garantito alle aziende la detrazione dell’IVA sui versamenti effettuati. Infondata è altresì risultata la doglianza relativa alla mancata rinegoziazione dei contratti, trattandosi di misura equivalente al payback, nonché quella concernente i dispositivi a utilità pluriennale e i servizi accessori, essendo la nozione di fatturato riferita esclusivamente al prezzo del dispositivo medico e non ai servizi, la cui eventuale errata contabilizzazione non è imputabile all’Amministrazione. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato infine dichiarato improcedibile, risultando superato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 8 del d.-l. n. 34/2023 nella parte in cui riservava il pagamento ridotto del 48% alle sole imprese che avessero rinunciato al contenzioso.

La parte più qualificante della pronuncia attiene al riparto di giurisdizione. Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le impugnazioni dei provvedimenti regionali di ripiano, rilevando che l’attività delle Regioni si sostanzia in un accertamento tecnico-contabile interamente vincolato, privo di qualsiasi margine di discrezionalità: la Regione si limita a verificare la coerenza dei dati, a compilare l’elenco delle aziende e a quantificare gli importi, secondo percentuali e criteri già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali. Ne deriva che la situazione giuridica vantata dalle imprese è di diritto soggettivo, con la conseguenza che la controversia va devoluta al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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