Obbligo Carta docente per giudicato e commissario ad acta (TAR Lazio n. 6178 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, una volta passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. In tale sede non sono sindacabili i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, né l’Amministrazione può sottrarsi all’esecuzione deducendo profili di merito. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. in legge n. 30/1997, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina, fin da subito, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione il beneficio economico di €500,00 annui. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata ai fini esecutivi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che tuttavia non vi aveva dato corso.

La ricorrente adiva quindi il TAR Lazio in sede di giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato. Il Ministero si costituiva soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni in ordine all’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’Amministrazione resistente e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze a carico dello Stato. Ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, pur costituita, non aveva offerto alcun elemento per dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza o per giustificare l’inerzia. Richiamando i principi di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha concluso che la pretesa della ricorrente dovesse trovare accoglimento.

La sentenza di merito, ormai irrevocabile, ha individuato il diritto alla Carta elettronica del docente per i periodi scolastici indicati, e tale accertamento non può essere rimesso in discussione in sede di ottemperanza, che ha funzione meramente satisfattiva del giudicato. Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

A garanzia dell’effettività della tutela, il Tribunale ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni. Ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite e disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per i seguiti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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