Ottemperanza Carta docente: obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato (TAR Lazio n. 6181 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato che ha riconosciuto ai docenti precari il diritto alla Carta del docente, quando risulti decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia fornito chiarimenti sull’esecuzione. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza. In caso di inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta, senza che sussistano i presupposti per la condanna alle penalità di mora.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta del docente per gli anni di precariato, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e all’accredito delle somme individualmente determinate. La sentenza era passata in giudicato e notificata all’Amministrazione.

Non avendo il Ministero ottemperato alle statuizioni di condanna, i ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si costituiva soltanto formalmente, senza fornire chiarimenti in merito all’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, verificata la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione era passata in giudicato ed era stata notificata, risultando decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Tribunale ha affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito elementi utili a dimostrare l’avvenuta esecuzione o a indicare le ragioni dell’inadempimento. A fronte dell’allegata inottemperanza, la pretesa dei ricorrenti è stata ritenuta fondata, richiamando il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento.

Quanto al merito della pretesa, il TAR ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo l’Amministrazione limitarsi a dare esecuzione a quanto statuito. Ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha altresì nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà in caso di ulteriore inerzia. Ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando a un’eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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