Silenzio assenso sul permesso di costruire e documentazione essenziale mancante (TAR Lombardia n. 2051 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, non è richiesta la conformità dell’istanza al quadro normativo, ma è indispensabile che essa sia corredata della documentazione ritenuta essenziale dalla legge di settore. In assenza di anche uno solo dei documenti essenziali — titolo di legittimazione, elaborati progettuali, documentazione antisismica, energetica e sulle barriere architettoniche, asseverazione del progettista abilitato — l’istanza non è configurabile e non sorge alcun obbligo di provvedere. Il motivato diniego ostativo alla formazione del titolo tacito non deve necessariamente rivestire la forma provvedimentale, potendo desumersi la volontà procedimentale anche dal preavviso di diniego. Ai fini del rigetto delle osservazioni ex art. 10 della legge n. 241 del 1990 non è richiesta una motivazione analitica, essendo sufficiente la chiarezza delle ragioni addotte, né occorre un PdC condizionato quando l’istante possa autonomamente rimuovere il profilo ostativo.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un immobile in Comune di Milano e presenta, il 26 aprile 2023, una domanda di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione del fabbricato, con mutamento di destinazione d’uso da terziario a residenziale e incremento della superficie lorda in applicazione del d.lgs. n. 28 del 2011 e dell’art. 40- bis della l.r. n. 12 del 2005.

All’esito del procedimento, il Comune respinge l’istanza con provvedimento del 17 luglio 2024. La società impugna il diniego chiedendo l’annullamento e l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso. Il Comune resistente conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, sul primo motivo, richiama l’orientamento della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 2179 del 2026, secondo cui non si richiede la conformità dell’istanza al quadro normativo, ma occorre che la domanda sia corredata della documentazione essenziale. Il Collegio elenca i titoli essenziali e sottolinea che, in loro assenza, non è configurabile alcuna istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere.

Dall’istruttoria emerge una serie di lacune documentali della società: mancanza degli elaborati grafici quotati e dei calcoli analitici delle superfici, che hanno impedito il corretto computo della superficie e delle relative verifiche. Tali lacune, già segnalate nel preavviso di rigetto, permangono anche dopo le integrazioni.

Quanto al rapporto tra silenzio assenso e preavviso, il Tribunale richiama la Sezione IV n. 7768 del 2024: il motivato diniego non richiede la forma provvedimentale, potendosi desumere la volontà procedimentale anche dal preavviso di diniego. Rileva inoltre che la società non ha mai rivendicato la formazione del titolo tacito durante il procedimento, continuando le interlocuzioni con il Comune, condotta leggibile come rinuncia ad avvalersi degli effetti del titolo tacito.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 87 del regolamento edilizio, poiché l’edificio non si colloca sul muro nudo di un fabbricato esistente, bensì a ridosso di un muro di confine, senza il rispetto delle distanze dell’art. 86 né il consenso del confinante. La deroga dell’art. 40- bis della l.r. n. 12 del 2005 non opera, poiché la norma regolamentare integra le norme statali richiamate dall’art. 872 cod. civ., come confermato dalla Cassazione n. 13624 del 2021.

Sul terzo motivo, il Tribunale osserva che l’intercapedine priva dei requisiti di cavedio ex art. 112 del regolamento edilizio pone problemi igienico-sanitari, e che la società avrebbe potuto rimuovere le aperture anziché pretendere un PdC condizionato. Essendo il provvedimento fondato su più motivi autonomi, la legittimità di uno solo ne esclude l’annullamento. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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