Revoca permesso di soggiorno e pericolosità sociale: prevalgono i legami familiari (TAR Lombardia n. 907 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per il cittadino straniero condannato per un delitto di natura sessuale è congruamente motivato laddove dia conto del grave allarme sociale derivato dal fatto e qualifichi la pericolosità sociale come circostanza ostativa a una corretta integrazione. In tal caso, la valutazione di subvalenza dei legami familiari, desumibile anche in via implicita, non è manifestamente irragionevole. La memoria difensiva procedimentale che non apporta elementi idonei a fini comparativi non impone all’amministrazione una diversa decisione. Non sussiste, pertanto, il fumus per la concessione della sospensione cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano, impugnava davanti al TAR il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e il contestuale diniego di permesso ad altro titolo, chiedendone la sospensione in via cautelare. Il provvedimento era motivato dalla condanna penale per il delitto di violenza sessuale, che aveva indotto l’amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso. A fondamento dell’istanza cautelare, la difesa del ricorrente evidenziava la mancata considerazione dei legami familiari, residendo l’interessato in Italia con due fratelli.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il provvedimento impugnato congruamente motivato, valorizzando il grave allarme sociale conseguente ai fatti penalmente rilevanti, descritti come un abuso sessuale denotato da grande invasività nella sfera intima della persona offesa. La valutazione di pericolosità sociale è stata considerata dall’amministrazione come elemento ostativo a una corretta integrazione sociale del ricorrente, così ritenendo subvalenti i legami familiari in Italia.
La Corte ha inoltre osservato che l’atto di revoca aveva espressamente considerato la memoria difensiva procedimentale presentata dallo straniero, nella quale erano stati prospettati dati utili a fini comparativi, ritenendo però che essa non avesse apportato elementi tali da giustificare una diversa decisione. Tale valutazione è stata giudicata non manifestamente irragionevole sulla base delle circostanze fattuali considerate.
Pertanto, il Giudice amministrativo ha concluso escludendo la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, respingendo la domanda. Le spese di fase sono state compensate, mentre è stata disposta l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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