Esecuzione del giudicato con commissario ad acta per carta docente (TAR Lazio n. 5976 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. La decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia adempiuto, integra gli estremi della inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, mentre la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. postula la verifica di una perdurante inottemperanza successiva alla scadenza del termine.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Viterbo il riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la necessità di instaurare un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha accertato la mancata ottemperanza dell’Amministrazione alle statuizioni del giudicato, rilevando come fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e come l’Amministrazione, costituitasi con formula di stile, non avesse eccepito alcun avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia serbata.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale — citando, tra gli altri, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2 del 2012 e Corte Cost. n. 419 del 1995 — secondo cui l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando dell’adempimento.

Conseguentemente, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia e ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora, ritenendo non sussistenti allo stato i relativi presupposti, potendovi eventualmente provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha altresì disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione nei numerosi ricorsi analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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