Rinuncia al ricorso in ottemperanza e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 2936 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di rinuncia al ricorso in ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente consente al giudice di desumere argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in assenza della notifica prescritta dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Il comportamento processuale delle parti può essere valorizzato ex art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini del riscontro di una fattispecie di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto della fondatezza della domanda e dell’inerzia dell’amministrazione alla data di proposizione del gravame.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione di una sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di una somma a titolo di interessi legali maturati su arretrati dell’indennizzo ex art. 2 della legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
La sentenza, non impugnata, passava in giudicato e veniva notificata in forma esecutiva all’amministrazione. Il ricorso in ottemperanza veniva notificato e depositato nel novembre 2025. Con ordinanza n. 1853 del 17.3.2026 il TAR disponeva il deposito della documentazione attestante la notifica della sentenza, incombente assolto dalla ricorrente. Con memoria depositata il 24.4.2026 la difesa della ricorrente dichiarava l’intenzione di rinunciare al gravame, poiché il Ministero si era attivato per il pagamento, insistendo al contempo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 84, comma 4, c.p.a. per affermare che dalla dichiarazione di rinuncia al ricorso, in assenza di notifica, possono desumersi argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo a un precedente del TAR Lombardia, n. 2985 del 2025, secondo cui anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 84, comma 3, c.p.a. — notifica tempestiva della rinuncia e mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio — il giudice può valorizzare il comportamento delle parti per ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse al merito, con integrazione di una fattispecie di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In ragione della chiara volontà espressa dalla difesa della ricorrente, il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il TAR applica il criterio della soccombenza virtuale: la fondatezza del ricorso e la circostanza che, alla data di proposizione del gravame, l’amministrazione non aveva ancora ottemperato alla decisione del giudice ordinario giustificano la condanna del Ministero al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che aveva avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
Nota della Redazione
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