Caratteristiche minime inderogabili e disapplicazione della lex specialis in gara (TAR Calabria n. 36 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, le caratteristiche minime stabilite dal disciplinare e dal capitolato tecnico sono inderogabili e a pena di esclusione, non essendo previsto alcun punteggio per l’offerta tecnica. L’accertamento della corrispondenza del prodotto offerto a tali caratteristiche non costituisce discrezionalità tecnica non sindacabile, ma accertamento tecnico soggetto a sindacato giurisdizionale pieno, risolvendosi in un confronto tra documentazione tecnica e prescrizioni capitolari. La stazione appaltante non può disapplicare, a valle, la disciplina di gara, né invocare il principio di equivalenza in assenza di allegazione e dimostrazione di una soluzione alternativa che assicuri la medesima funzionalità del requisito minimo.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria indiceva una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di letti per degenza ordinaria elettrificati, con criterio del minor prezzo e base d’asta definita nel capitolato. Il capitolato tecnico prescriveva, tra le caratteristiche minime, la “regolazione sezione gambale elettrica” e, con duplicazione prescrittiva, la “regolazione elettrica gambali“. All’esito della gara risultava aggiudicataria una società, collocandosi al secondo posto la ricorrente.
La seconda graduata, dopo aver acquisito la documentazione tecnica dell’aggiudicataria, diffidava l’amministrazione all’annullamento in autotutela, rilevando l’assenza nel prodotto offerto della regolazione autonoma ed elettrica della sezione gambale. Avviato il riesame, il RUP confermava l’aggiudicazione ritenendo che il capitolato non esigesse una regolazione gambale separata da quella femorale. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e, con motivi aggiunti, il provvedimento di rigetto del riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della nota del RUP, avendo la ricorrente provveduto con i motivi aggiunti. Rigetta poi le eccezioni di carenza di interesse e legittimazione sollevate dall’amministrazione e dalla controinteressata: esse esulano dal thema decidendum, perimetrato dai soli motivi dedotti, essendo preclusa al giudice ogni decisione sulla regolarità dell’offerta della ricorrente, ammessa senza riserva e collocata al secondo posto in graduatoria.
Nel merito, il Tribunale qualifica la verifica di conformità alle caratteristiche minime come accertamento tecnico, e non come discrezionalità tecnica insindacabile. La scelta discrezionale è stata compiuta a monte, con l’approvazione della lex specialis; a valle resta l’obbligo di attenersi alle regole che l’amministrazione si è data. Il giudizio di conformità deriva da un immediato confronto tra documentazione tecnica e prescrizioni capitolari, sindacabile dal giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, n. 4155 del 9/5/2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 2988 del 2/4/2024).
Il Collegio ritiene che il capitolato imponesse chiaramente, tra le caratteristiche minime, la regolazione sezione gambale elettrica, requisito autonomo e separato dagli altri, imposto con autonoma prescrizione e distinto dal requisito relativo alla regolazione femorale. In una gara aggiudicata con il minor prezzo, senza punteggio tecnico, tali caratteristiche non possono che essere inderogabili e a pena di esclusione.
La difesa dell’amministrazione — secondo cui non sarebbe stata prescritta la “separatezza” della regolazione — non è conducente, perché non sono in discussione le modalità tecniche di realizzazione della funzionalità, ma l’esistenza stessa del requisito. La movimentazione delle sezioni femorale e gambale o è autonoma o non lo è: la regolazione “contestuale”, confermata dalla stessa controinteressata in giudizio, significa movimentazione unitaria e non consente la regolazione separata della sezione gambale che il capitolato esigeva.
Non è invocabile il principio di equivalenza, non avendo la controinteressata dimostrato in sede di gara alcuna equivalenza allo standard prestazionale richiesto; il giudizio di equivalenza funzionale richiede una motivazione che dia conto delle ragioni del giudizio positivo, altrimenti la discrezionalità sconfina in arbitrarietà (TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 5029 del 03/07/2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 128 del 7/01/2026). La condotta dell’amministrazione non si traduce in una mera errata interpretazione, ma in una vera e propria disapplicazione della disciplina di gara. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dell’aggiudicazione e del rigetto del riesame. Quanto alla domanda di inefficacia del contratto, non essendo stata dimostrata la stipula, viene accolta solo la domanda di subentro nell’aggiudicazione in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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