Computo del quinquennio per il lungo soggiorno dal primo permesso, anche se convertito (TAR Lazio n. 817 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il requisito del quinquennio di regolare presenza sul territorio nazionale, richiesto dall’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, deve essere computato a decorrere dal primo permesso di soggiorno conseguito dallo straniero, ivi compreso quello rilasciato per protezione internazionale o umanitaria, ancorché tale titolo sia stato successivamente convertito in permesso per lavoro subordinato. L’esclusione dal computo dei periodi di soggiorno prevista dal comma 5 dell’art. 9 citato riguarda unicamente i soggiorni di breve durata di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, non anche il titolo per protezione internazionale o umanitaria. La conversione del titolo di soggiorno non determina, pertanto, la decadenza dei periodi di regolare soggiorno maturati in forza del titolo originario.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, giunto in Italia da minorenne, aveva ottenuto dapprima un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e, successivamente, un permesso per motivi umanitari, poi convertito in permesso per lavoro subordinato. Presentata istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi, ritenendo che il quinquennio di regolare soggiorno decorresse soltanto dalla data di rilascio del permesso per lavoro subordinato e non da quello per protezione umanitaria. Il provvedimento di diniego veniva quindi impugnato dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando un precedente specifico della medesima Sezione, conforme a pronunce di altri Tribunali amministrativi regionali. La questione centrale riguardava l’individuazione del dies a quo per il computo del quinquennio di regolare soggiorno richiesto dall’art. 9 d.lgs. n. 286/1998.

La norma, nel disciplinare le modalità di computo del periodo, esclude unicamente i periodi di soggiorno per motivi di breve durata di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell’articolo citato, quali i permessi per motivi umanitari temporanei o i titoli diplomatici. Nessuna esclusione è invece prevista per i periodi trascorsi in forza di un permesso per protezione internazionale o umanitaria, che costituisce pur sempre un titolo di soggiorno valido e regolare.

La Corte ha pertanto escluso che la successiva conversione del titolo umanitario in permesso per lavoro subordinato possa determinare una cesura nel computo, facendo decorrere il quinquennio solo dal rilascio del nuovo titolo. Una simile interpretazione contrasterebbe con la Direttiva 2003/109/CE e con la volontà del legislatore di valorizzare la complessiva permanenza regolare dello straniero sul territorio nazionale.

Nel caso di specie, avendo il ricorrente ottenuto il primo permesso di soggiorno in data antecedente di oltre cinque anni alla domanda, il requisito temporale doveva ritenersi maturato. Il provvedimento di diniego è stato pertanto annullato, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite e obbligo di riesaminare nel merito l’istanza presentata dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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