Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta per l’inerzia del Ministero (TAR Abruzzo n. 246 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, ordina l’adempimento entro un termine determinato e, decorso inutilmente tale termine, nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può invece essere disposta solo ove ricorrano i presupposti di legge, tenuto conto dell’importo dovuto e degli interessi comunque dovuti.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Chieti, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere, in favore di una docente, il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, per un importo di €1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

L’Amministrazione era rimasta inerte, pur essendo decorsi i termini previsti dalla legge per l’adempimento. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora. Il Ministero si costituiva sostenendo di essersi attivato per l’adempimento del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, rilevata la mancata ottemperanza al giudicato, ha accolto il ricorso. Il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento in favore della ricorrente della somma riconosciuta dal giudice ordinario, mediante l’assegnazione della carta elettronica del docente, oltre interessi e rivalutazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni per l’adempimento in sostituzione dell’Amministrazione inerte. Le spettanze del commissario sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, da liquidarsi con separato decreto.

Quanto alla richiesta di condanna alle penalità di mora, il TAR ne ha escluso la sussistenza, considerato il contenuto importo dovuto e la circostanza che interessi e rivalutazione sono comunque dovuti. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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