Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2084 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione assegnando un termine congruo. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta assicura l’attuazione del giudicato, ma l’incarico non dà diritto ad alcun compenso quando rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della controversia.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, notificata all’Amministrazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere al ricorrente la carta del docente per quattro anni scolastici, con accredito di complessivi € 2.000,00 sul borsellino elettronico. Sulla decisione si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Rilevando l’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre di aver adempiuto. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30: la domanda è pertanto ammissibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti è sorretta da idonea documentazione e il titolo è passato in giudicato. L’Amministrazione non ha dedotto né provato di aver adempiuto, sicché l’inottemperanza deve essere dichiarata.
Conseguentemente, al Ministero è assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. La regola processuale del giudizio di ottemperanza impone di munire il comando di un meccanismo di esecuzione coattiva.
Per il caso di perdurante inerzia, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvederà entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato.
Sul punto il Collegio precisa che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica: non è pertanto dovuto alcun compenso. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, con liquidazione contenuta in ragione del carattere seriale della controversia sulla carta del docente, che non implica l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto, secondo il richiamato precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Restano distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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