Rigetto riconoscimento titoli esteri per illegittimo difetto motivazione misure compensative (TAR Lazio n. 5556 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti in altri Stati membri, la valutazione dell’Amministrazione non può arrestarsi alla qualificazione del titolo come “titolo proprio” dell’Università estera, ma deve vertere sul contenuto sostanziale delle competenze acquisite. L’obbligo di valutazione comparativa delle competenze sussiste anche al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, ove la domanda rientri nel perimetro degli artt. 45 o 49 TFUE, sicché lo Stato ospitante è tenuto a considerare l’insieme dei diplomi, certificati e titoli e l’esperienza pertinente dell’interessato. È illegittimo il provvedimento di diniego che, pur operando un raffronto tra i percorsi formativi, fondi la radicale diversità degli stessi su argomentazioni apodittiche, senza chiarire perché l’adeguata previsione di misure compensative, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, non possa colmare le eventuali carenze della formazione estera.

Il Fatto

Una docente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno, conseguito in Spagna al termine del corso “Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo” presso l’Università San Jorge.
L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza, ritenendo il titolo non ufficiale e, comunque, i due percorsi formativi sostanzialmente diversi. Avverso il diniego la ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo plurime censure per violazione della normativa sul procedimento, eccesso di potere e contrarietà ai principi nazionali ed europei in materia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, secondo cui il Ministero è tenuto a esaminare le istanze di riconoscimento valutando l’intero compendio di competenze acquisite e disponendo, ove necessario, opportune e proporzionate misure compensative.
La circostanza che il titolo sia qualificato come non ufficiale nell’ordinamento spagnolo non è di per sé ostativa al riconoscimento, perché l’indagine deve essere condotta in concreto sul contenuto del percorso seguito, anche attraverso specifica istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Il Collegio ha ritenuto apodittica e scarsamente argomentata la conclusione dell’Ufficio sulla radicale diversità dei programmi, non avendo l’Amministrazione chiarito perché le misure compensative non fossero idonee a colmare le eventuali differenze, considerato che entrambi i percorsi sono incentrati sulla figura dell’alunno con bisogni educativi speciali.
La sentenza ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui, anche fuori dall’ambito della direttiva 2005/36/CE, le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a confrontare le competenze attestate dai titoli e dall’esperienza dell’interessato con le conoscenze richieste dalla normativa nazionale, in applicazione degli artt. 45 e 49 TFUE.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento è stato annullato, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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