Decadenza contributi comunitari: superficie minima e domande annuali di conferma (TAR Basilicata n. 367 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contributi comunitari pluriennali al ritiro dei seminativi dalla produzione, il requisito della superficie minima di 5 ettari, prescritto dal Programma Operativo regionale, costituisce condizione di ammissione che deve permanere per l’intero ventennio. La riduzione della superficie al di sotto di tale soglia, risultante dalle domande annuali di conferma, non può essere sanata con la correzione della domanda iniziale, perché ogni annualità integra una verifica degli impegni assunti con il primigenio atto di ammissione. Il legittimo affidamento non opera quando l’Amministrazione, dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento, accerta altri requisiti di ammissione non ancora esaminati. Il recupero dei contributi illegittimamente percepiti integra ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., con applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.. L’impugnazione del provvedimento cautelare di sospensione dell’erogazione è soggetta al termine decadenziale di 60 giorni ex art. 29 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente aderiva nel 1997 al programma comunitario di ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione, percependo i relativi contributi fino al 2008. Con una prima determinazione del 2013 la Regione dichiarava la decadenza totale per assenza del requisito della partita IVA, disponendo il recupero della somma percepita. Il provvedimento veniva impugnato e il ricorso respinto dal TAR; la decisione era poi riformata in appello nel 2023, con l’affermazione che il requisito della partita IVA rileva solo nell’annata agraria precedente alla domanda.

A seguito di diffida, l’Amministrazione regionale riavviava l’istruttoria e, con Determinazione n. 1085 del 9.9.2024, dichiarava nuovamente la decadenza totale, contestando la riduzione della superficie al di sotto dei 5 ettari dal 2009 al 2011 e la mancata presentazione delle domande annuali di conferma dal 2012 al 2016, con recupero di € 61.914,26. Il ricorrente impugnava anche il precedente provvedimento di sospensione cautelare dell’erogazione adottato dall’AGEA.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione del provvedimento cautelare, comunicato nell’agosto 2024 e non impugnato entro il termine di 60 giorni, sospeso nel periodo feriale. Il ricorso, notificato solo nel novembre 2024, risulta tardivo rispetto a tale atto.

Nel merito, il Collegio respinge tutte le censure relative alla riduzione della superficie. L’eccezione di prescrizione non è accolta: anche a voler applicare la prescrizione quadriennale del Regolamento comunitario n. 2988/1995, il relativo termine decorre dalla chiusura definitiva del programma, coincidente con l’aprile 2017, mentre l’Amministrazione può avvalersi di un termine più lungo. Il recupero dei contributi integra ripetizione di indebito, con prescrizione decennale.

Quanto al legittimo affidamento, la precedente contestazione della sola partita IVA non impedisce all’Amministrazione, dopo l’annullamento del provvedimento del 2013, di accertare gli ulteriori requisiti di ammissione, tra cui la superficie minima. La superficie indicata nella domanda iniziale non può essere modificata per l’intero ventennio, salvo i casi di forza maggiore, poiché ogni liquidazione annuale costituisce verifica degli impegni assunti.

La verificazione e la consulenza tecnica richieste sono giudicate inammissibili: un accertamento odierno non potrebbe ricostruire la destinazione dei terreni alla data del 1997. Né giova la perizia di parte prodotta nel 2009, la cui istanza di correzione non risulta presentata. Non sono configurabili gli errori palesi delle domande, non riconoscibili agevolmente dai documenti, e non è pertinente il richiamo alla soglia di scostamento del 20%.

Infondate anche le censure sulla mancata presentazione delle domande dal 2012 al 2016, poiché l’impegno andava confermato annualmente anche durante la pendenza del giudizio, e la diversa quantificazione della somma da recuperare si spiega con l’accertamento del contributo relativo all’anno 1997. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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