Riconoscimento qualifica di igienista dentale e misure compensative proporzionate (TAR Lazio n. 833 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’amministrazione può subordinare il riconoscimento al superamento di misure compensative — tirocinio di adattamento o prova attitudinale — quando l’istruttoria, svolta in sede di Conferenza di servizi, evidenzi differenze sostanziali di durata e di contenuto rispetto al percorso formativo previsto dall’ordinamento nazionale. La valutazione comparativa dei percorsi e la motivazione del provvedimento soddisfano gli obblighi procedimentali e il principio di proporzionalità. La mancata comunicazione dei motivi ostativi non vizia il provvedimento quando l’esito sfavorevole sia l’unico possibile in base alla valutazione analitica già compiuta, con il corollario che il preavviso di diniego non avrebbe potuto condurre ad un approdo diverso.

Il Fatto

La ricorrente, abilitata in Spagna alla professione di igienista dentale per aver conseguito il titolo di “Técnico Superior en Higiene Bucodental” e, successivamente, il titolo denominato “Curso Superior en Higiene Bucodental”, impugna il decreto con cui il Ministero della Salute ha condizionato il riconoscimento in Italia della qualifica professionale al superamento di una misura compensativa, consistente, in alternativa, in una prova attitudinale in specifiche discipline per un totale di 94 crediti o in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi.

La ricorrente deduce la carenza di motivazione, la violazione del diritto di partecipazione al procedimento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la sproporzione della misura, avendo il percorso estero un peso complessivo di 180 CFU.
Il Ministero si è costituito contestando la non sovrapponibilità dei due percorsi formativi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, anche in continuità con i precedenti della Sezione dai quali non si rinvengono ragioni per discostarsi (sentenze n. 910 del 2025; n. 15565 del 2023; n. 18621 del 2023).

Il provvedimento risulta aver effettuato un’attenta analisi dei due percorsi e compiutamente motivato. La Conferenza di servizi ha evidenziato le differenze sostanziali della formazione rispetto al percorso formativo previsto dall’ordinamento didattico italiano. Ai sensi dell’art. 22, comma 8-bis, del d.lgs. n. 206 del 2007, la decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è motivata da due difformità: la prima attiene alla natura della qualifica — non universitaria in Spagna, conforme all’art. 11, lettera c), della direttiva 2005/36/CE, universitaria in Italia, conforme alla lettera d) — la seconda alla durata del corso, di due anni in Spagna rispetto ai tre anni previsti in Italia.

Non sussiste alcuna sproporzione nell’individuazione del tirocinio di 18 mesi, considerato che il percorso estero si articola in due anni con una carica oraria inferiore, mentre l’ordinamento italiano prevede un monte ore sensibilmente superiore articolato su tre anni con formazione diretta.

Infondate sono dunque le doglianze sul difetto istruttorio, sulla carenza di motivazione e sulla sproporzionalità, alla luce dell’approfondita istruttoria svolta e delle carenze contenutistiche nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti. Quanto alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, il Ministero, sulla base della valutazione analitica del percorso formativo, non avrebbe potuto non prevedere le misure compensative impugnate, di qui l’inutilità di ulteriori poteri istruttori (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7765 del 2025). I programmi delle materie non possono superare la carenza riscontrata.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, ha affermato che gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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