Ponderazione tra interessi nel riesame ex articolo 56 (TAR Lazio n. 5437 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di riesame adottato dal GSE ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, in esecuzione di una sentenza che ne abbia censurato l’apoditticità, è legittimo quando contiene un’espressa e specifica ponderazione tra l’interesse pubblico alla corretta destinazione delle risorse pubbliche e l’interesse privato del beneficiario, quantificando analiticamente l’entità del beneficio economico originariamente riconosciuto e quello spettante in base al regime tariffario cronologicamente successivo. Gli effetti economici dell’ammissione a tale regime incentivante successivo, in quanto comportanti una riduzione tariffaria, sono equivalenti a quelli dell’istituto della decurtazione tariffaria di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, la cui ammissibilità ex lege rende applicabile il trattamento derogatorio anche in presenza delle violazioni di minore gravità. L’accertamento giudiziale definitivo della mancanza dei requisiti di accesso agli incentivi, in ragione della prevalenza della documentazione fotografica su ogni altro elemento probatorio, sottrae la questione a ulteriori riconsiderazioni tecniche in sede amministrativa, non integrando l’omessa comunicazione di avvio dell’ultimo procedimento di riesame una lesione delle garanzie partecipative.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico nel Comune di Montalto di Castro, era stata ammessa alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia. Il GSE, all’esito di un controllo, aveva disposto la decadenza dell’impianto da tale regime per mancata conclusione dei lavori entro il termine prescritto, ammettendolo però alle tariffe del Terzo Conto Energia.
Dopo un primo procedimento di riesame negativo, annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 6277/2024 per l’apoditticità della motivazione in punto di ponderazione degli interessi, il GSE aveva adottato un nuovo provvedimento di riesame, anch’esso negativo. La società, che aveva già visto respinta l’azione di annullamento avverso la decadenza e che aveva impugnato il nuovo esito, chiedeva l’annullamento del provvedimento e la condanna del GSE alla revoca della decadenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento di riesame immune dai vizi lamentati. I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché incentrati sulla pretesa elusione del giudicato e sul difetto di motivazione, sono stati giudicati infondati: la sentenza n. 6277/2024 aveva accolto i motivi aggiunti solo per l’apoditticità della ponderazione, e il nuovo provvedimento aveva colmato tale carenza stimando esplicitamente i benefici economici per l’intero periodo di incentivazione, quantificandoli in oltre 65 milioni di euro a fronte di investimenti dichiarati pari a 35,6 milioni di euro.
La ponderazione degli interessi, ha osservato la Sezione, risulta quindi evidente e specifica, non limitandosi a un generico richiamo all’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse. Il provvedimento aveva inoltre precisato che gli effetti dell’ammissione al Terzo Conto Energia comportavano una riduzione tariffaria compresa tra il 10 e il 50 per cento, fascia corrispondente a quella della decurtazione tariffaria disciplinata dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, con conseguente equivalenza degli effetti del subentro nel nuovo regime a quelli dell’istituto derogatorio.
La Corte ha altresì evidenziato che l’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso al Secondo Conto Energia, basato sulla prevalenza della documentazione fotografica, era stato compiutamente verificato nei plurimi procedimenti amministrativi e confermato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9545/2025. Tale accertamento, in considerazione del numero di verifiche già espletate, non poteva essere ulteriormente rimesso in discussione sotto il profilo tecnico. I restanti motivi, concernenti la sussistenza dei requisiti di incentivabilità, la competenza del GSE e la violazione dei principi dell’autotutela e del legittimo affidamento, sono stati dichiarati infondati per le medesime ragioni già espresse nella sentenza di primo grado, confermata in appello.
Nota della Redazione
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