Cessazione della materia del contendere per attribuzione del bene della vita e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 57 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attribuzione del bene della vita richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più interesse alla decisione nel giudizio di annullamento. In tale evenienza, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo il giudice porle a carico dell’Amministrazione che abbia resistito in giudizio quando gli elementi documentali prodotti dall’interessato sin dalla fase procedimentale avrebbero già dovuto condurre a un esito favorevole, a condizione che l’approfondimento istruttorio sia stato adeguato. Nessuna statuizione sulle spese può essere invece emessa nei confronti delle Amministrazioni diverse da quella che ha emanato l’atto impugnato, ove ne sia eccepito il difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

L’impresa del ricorrente aveva presentato domanda di sostegno per i contributi a valere sul PNRR, sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”. ARGEA Sardegna rigettava l’istanza, ritenendo non veritiera la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ordine al punteggio premiale di 5, non avendo riconosciuto gli attestati di pagamento delle polizze assicurative prodotti a sostegno.

Contro il diniego e contro la successiva determinazione di integrazione motivazionale del provvedimento, il ricorrente proponeva due distinti ricorsi, deducendo che l’Amministrazione non aveva correttamente valutato la documentazione e che, comunque, avrebbe dovuto limitarsi a non riconoscere il punteggio senza escluderlo dalla procedura. Con l’ordinanza cautelare n. 14/2025, il Collegio accoglieva l’istanza e invitava l’Amministrazione a riesaminare l’istanza alla luce della documentazione prodotta in giudizio.

La Motivazione della Corte

Con la determinazione n. 1311 del 14.03.2025, ARGEA Sardegna concedeva all’impresa del ricorrente il contributo economico richiesto, pari al 65% della spesa ammessa. Il ricorrente dichiarava, quindi, la cessazione della materia del contendere, domandando la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Il Collegio ritiene integrata la cessazione della materia del contendere, essendo stato attribuito alla parte ricorrente il bene della vita richiesto. La pronuncia si concentra pertanto sul regolamento delle spese, da effettuarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Corte osserva che sin dalla fase procedimentale il ricorrente aveva prodotto elementi documentali idonei — ossia gli attestati di pagamento di due polizze assicurative — che, tramite un adeguato approfondimento istruttorio, avrebbero condotto l’Amministrazione ad accertare la spettanza del bene della vita. L’esito negativo del procedimento è quindi ascrivibile alla carenza istruttoria dell’Amministrazione, che ha resistito in giudizio senza ragionevoli margini di fondatezza.

Ne consegue la condanna di ARGEA Sardegna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre accessori. Nessuna statuizione è invece adottata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il cui difetto di legittimazione passiva è stato eccepito e va riconosciuto, non avendo gli stessi emanato l’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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