Contestazione disciplinare tardiva se l’ufficio conosce già i fatti (TAR Sicilia n. 1436 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine di venti giorni per la contestazione scritta dell’addebito, previsto dall’art. 37, comma 2, del C.C.N.L. del 5 aprile 1996, decorre dal momento in cui l’ufficio competente acquisisce una conoscenza dei fatti sufficientemente chiara, precisa e completa, tale da consentire una corretta formulazione dell’incolpazione. La notizia generica o frammentaria non è idonea a far decorrere il termine, ma, una volta raggiunto il quadro conoscitivo completo, eventuali incertezze sulla qualificazione giuridica non possono ritardare l’avvio della procedura. Non giustifica, pertanto, il differimento del dies a quo l’espletamento di attività istruttorie non strettamente necessarie, aventi valenza meramente confermativa di un quadro fattuale già delineato, poiché una diversa lettura consentirebbe all’Amministrazione di differire arbitrariamente il termine perentorio, in violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impugna il decreto con cui l’Amministrazione gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sette giorni. Il procedimento trae origine dalla nota con cui la Procura della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha comunicato l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente, per avere questi svolto, negli anni dal 2013 al 2023, attività agricola non professionale e non prevalente senza la prescritta autorizzazione, ricavando dalla vendita dei prodotti un importo rideterminato in € 17.803,95.
Contestata la condotta sul presupposto della natura incompatibile dello status di imprenditore agricolo con la qualità di pubblico dipendente, e non accolte le giustificazioni, l’Amministrazione ha irrogato la sanzione. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, deducendo in via principale la tardività della contestazione rispetto al termine di venti giorni dalla conoscenza del fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato e assorbente il primo motivo, incentrato sulla violazione del principio di necessaria tempestività della contestazione di addebito. La norma contrattuale applicabile ratione temporis preclude all’Amministrazione l’adozione di qualunque provvedimento disciplinare, salvo il rimprovero verbale, se non previa contestazione scritta da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre venti giorni da quando l’ufficio istruttore è venuto a conoscenza del fatto.
Il giudice richiama l’orientamento secondo cui il dies a quo coincide con il momento in cui l’ufficio competente acquisisce una percezione compiuta delle circostanze oggettive di potenziale rilievo disciplinare. Solo la notizia generica o frammentaria non è idonea a far decorrere il termine, essendo necessario un quadro conoscitivo che non richieda ulteriori e indispensabili accertamenti preliminari per la qualificazione giuridica del fatto (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 17 maggio 2021, n. 153).
Applicando tali principi, la Corte ritiene che l’Amministrazione abbia avuto piena conoscenza dei fatti già il 15 ottobre 2024, quando l’Ufficio per i procedimenti disciplinari ha ricevuto la nota con allegato l’atto di citazione del dipendente dinanzi alla Corte dei Conti. Da tale atto emerge una descrizione analitica e circostanziata della condotta: soggetto, natura dell’attività, circostanze di tempo e di luogo, qualificazione come potenziale illecito.
Non è condivisibile la tesi erariale secondo cui la piena conoscenza sarebbe stata raggiunta solo il 5 novembre 2024 con l’acquisizione della visura storica dell’impresa: tale documento ha avuto valenza meramente confermativa di un quadro fattuale già delineato in modo esaustivo nell’atto di citazione contabile. Diversamente opinando, si consentirebbe all’Amministrazione di differire arbitrariamente il termine perentorio mediante attività istruttorie non necessarie, vanificando la ratio della norma, posta a presidio del diritto di difesa.
Risalendo la conoscenza piena del fatto al 15 ottobre 2024, la contestazione del 14 novembre 2024 risulta tardiva. Il vizio determina l’annullamento del provvedimento impugnato, con assorbimento delle restanti doglianze. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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