Scorrimento graduatoria e concorso pubblico tra norma interpretativa e discrezionalità (TAR Lazio n. 5438 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di procedere a un nuovo concorso pubblico in luogo dello scorrimento della graduatoria di un precedente concorso è legittima, a condizione che sia sostenuta da un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, quali il mutamento delle esigenze professionali, l’aggiornamento delle competenze, ragioni di economicità ed efficienza e la specificità delle mansioni. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, ha natura interpretativa e ha chiarito che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con applicazione anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che la scelta dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, anziché attingere alla graduatoria degli idonei non vincitori, risulta conforme alla norma di legge.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla decisione dell’Agenzia delle Entrate di avviare un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti dirigenti di seconda fascia, da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali (cd. attività no-core), senza attingere dalla graduatoria del concorso per 175 dirigenti bandito nel 2010, nella quale figurano gli idonei non vincitori ricorrenti.
Il provvedimento era stato motivato dall’amministrazione con il superamento della disciplina concorsuale vigente nel 2010, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 205/2017 e dal d.lgs. n. 165/2001, nonché con la diversità delle materie oggetto delle prove, correlate alle nuove competenze acquisite dall’Agenzia dopo l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nel 2012. I ricorrenti, già dichiarati inammissibili in primo grado, avevano visto riformare tale pronuncia dal Consiglio di Stato, che aveva rimesso la causa al TAR per la riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di cinque ricorrenti che non avevano proposto appello avverso la sentenza di inammissibilità del primo giudizio, ormai divenuta definitiva nei loro confronti. Per i restanti ricorrenti, invece, il Collegio ha esaminato il merito della censura, incentrata sull’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e carenza di motivazione.
Nel valutare la fondatezza del ricorso, la Sezione ha attribuito rilievo dirimente alla norma sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, che, con disposizione di natura interpretativa, ha chiarito che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale pubblico. Tale norma, proprio in ragione del suo carattere interpretativo, si applica non solo ai concorsi da bandire ma anche a quelli in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data della sua entrata in vigore.
La Corte ha quindi ritenuto che la scelta dell’Agenzia delle Entrate di procedere a un nuovo concorso, anziché allo scorrimento della graduatoria, risulti legittima e conforme alla norma di legge, richiamando anche il principio di valenza sistematica espresso dal Consiglio di Stato secondo cui il concorso pubblico è il veicolo ordinario di assunzione ai pubblici uffici.
In ogni caso, il Collegio ha precisato che, anche nel vigente regime normativo anteriore alla norma interpretativa, l’amministrazione poteva legittimamente optare per l’avvio di una nuova procedura selettiva, salvo l’obbligo di una motivazione approfondita che desse conto del sacrificio imposto agli idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Nel caso di specie, la motivazione offerta dall’amministrazione — fondata sul mutato contesto normativo e sulle specifiche conoscenze richieste per le nuove funzioni — è stata ritenuta plausibile e priva di illogicità.
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Nota della Redazione
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