Le vetrate panoramiche apribili (VEPA) su porticato sono edilizia libera (TAR Liguria n. 938 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le vetrate panoramiche apribili (c.d. VEPA), anche quando installate su un porticato di pertinenza, rientrano nel regime di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, ove non configurino uno spazio stabilmente chiuso, non comportino la creazione di nuova volumetria o superficie e non determinino il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile. La loro natura di intervento libero prescinde dalla qualificazione della sede di installazione (loggia o porticato) e va valutata sulla base delle caratteristiche oggettive dell’opera: assenza di elementi di fissità, stabilità e permanenza, apribilità e richiudibilità dei pannelli, continuità della pavimentazione con lo spazio aperto, assenza di allacciamento a impianti interni. Tale principio trova applicazione anche con riferimento al periodo anteriore all’estensione operata dal d.l. n. 69 del 2024, essendo già desumibile dall’interpretazione dell’art. 6 citato e dalla categoria degli elementi di arredo delle aree pertinenziali.
Il Fatto
La ricorrente, tra l’ottobre e il dicembre 2022, installava nel portico di pertinenza di un immobile nel Comune di Cogoleto una struttura a vetri composta da pannelli frangivento in vetro temperato trasparente, scorrevoli su binario, finalizzata alla protezione dagli agenti atmosferici.
A seguito di un controllo della Polizia Locale, il Comune avviava un procedimento di verifica edilizia e, con ordinanza del 22 marzo 2023, intimava la rimozione delle opere, ritenendo che non rientrassero nella nozione di edilizia libera, facendo leva sulla differenza tra logge e porticati, non essendo questi ultimi annoverati tra i possibili siti di installazione prima del 2024. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione dell’art. 6 D.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea qualificazione dell’opera come ambiente stabilmente chiuso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio all’ordinanza del 22 marzo 2023, ritualmente notificata alla ricorrente, dichiarando irrilevanti le notifiche effettuate al difensore.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che le VEPA sono state espressamente annoverate tra gli interventi di edilizia libera dal d.l. n. 115 del 2022, che ha modificato l’art. 6 D.P.R. n. 380 del 2001, valorizzandone la funzione di protezione dagli agenti atmosferici e di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, purché non configurino spazi stabilmente chiusi. Il successivo d.l. n. 69 del 2024 ha esteso la possibilità di installazione anche sui porticati, con alcune eccezioni. Il provvedimento impugnato, antecedente a tale ultima novella, si fondava sulla differenza tra logge e porticati, formalmente corretta ma, ad avviso del Collegio, non decisiva.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto, secondo cui le VEPA non presentano le caratteristiche per costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio, in ragione dell’assenza di elementi di fissità, stabilità e permanenza della chiusura e della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato. Tale orientamento è stato ritenuto applicabile anche alla luce della normativa sopravvenuta, trovando fondamento nell’art. 6 D.P.R. 380 del 2001, che ricomprende tra le attività libere gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, categoria nella quale sono incluse le pergotende, alle quali le VEPA sono assimilabili.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha accertato che l’opera realizzata consisteva in vetrate apribili e richiudibili, a scorrimento su binari, agevolmente rimovibili, con la parte del porticato delimitata dalle vetrate caratterizzata dalla medesima pavimentazione di quella libera e attrezzata con arredi da esterno. Non risultava l’allacciamento a impianti interni dell’abitazione. Sulla base di tali risultanze, il Collegio ha concluso che l’opera non era idonea a integrare la nozione di volume stabilmente chiuso, risultando attratta nel regime di edilizia libera già al momento della sua realizzazione, a prescindere dalla qualificazione della sede di installazione.
L’accoglimento dei primi tre motivi ha assorbito la disamina del quarto motivo concernente l’illegittimità dell’ordine di rimozione delle guide. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della vicenda alla luce degli avvicendamenti normativi e giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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