Accesso difensivo e cessione di crediti: ordine di ostensione alla ASST (TAR Lombardia n. 4095 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’istanza deve indicare un rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l’istante intende curare o difendere. L’Amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non possono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio instaurato, competendo tale apprezzamento solo all’autorità giudiziaria investita della questione. Il mancato riscontro dell’Amministrazione all’istanza di accesso nel termine di 30 giorni determina la formazione del silenzio-diniego, impugnabile ex art. 116 c.p.a., senza che rilevi l’eventuale produzione documentale in un separato giudizio civile. La società cessionaria di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione ha legittimazione all’accesso ai sensi della disciplina sulla cartolarizzazione di cui alla l. n. 130/1999.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella gestione dei crediti d’impresa, ha sottoscritto con un istituto bancario un contratto di cessione di crediti ai sensi della l. n. 130/1999, relativi al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002. Il creditore cedente aveva proposto azione civile dinanzi al Tribunale di Lodi per il recupero dei crediti maturati nei confronti dell’Azienda socio sanitaria territoriale, giudizio in cui la cessionaria è intervenuta. Al fine di quantificare il credito oggetto di cessione, la società ha presentato istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, chiedendo di visionare le fatture ricevute dall’azienda sanitaria e i mandati di pagamento emessi. A fronte del silenzio formatosi, la società ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità e la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di tardività, rilevando che l’Amministrazione aveva l’onere di rispondere all’istanza di accesso nel termine di 30 giorni con un espresso provvedimento. La mera produzione documentale nell’ambito del giudizio civile non è idonea a integrare una valida determinazione sul diniego, sia perché non è provata l’avvenuta conoscenza degli atti da parte dell’istante, sia perché l’accesso ha carattere autonomo rispetto agli strumenti istruttori processuali.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per indeterminatezza dell’oggetto, il Tribunale l’ha ritenuta infondata, essendo la richiesta puntualmente determinata con riferimento ai mandati di pagamento emessi in relazione alle fatture allegate. In ordine alla legittimazione della società cessionaria, il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui le operazioni di cessione di crediti rientrano nella disciplina della cartolarizzazione, che esclude le formalità previste per la cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, qualificando l’accesso come difensivo, disciplinato dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La ricorrente ha dimostrato l’esigenza di curare i propri interessi giuridici nel giudizio civile instaurato dal cedente, essendo intervenuta quale cessionaria. Il Collegio ha applicato i principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021, secondo cui non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie, ma è richiesto un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria. Tuttavia, l’Amministrazione e il giudice dell’accesso non devono valutare ex ante l’ammissibilità o la decisività dei documenti richiesti, salvo il caso di evidente assenza di collegamento.
La domanda non è risultata generica né configurante un controllo generalizzato, essendo la documentazione relativa a fatture puntualmente identificate nell’elenco allegato. Il TAR ha pertanto ordinato all’Amministrazione sanitaria di rilasciare copia della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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