Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Liguria n. 983 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina la pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In applicazione dell’art. 84, comma 2, c.p.a., la parte che ha sostanzialmente rinunciato al ricorso è condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, salvo che sussistano motivi per disporne la compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la comunicazione del SUAP del Comune di Brugnato recante l’irricevibilità dell’istanza presentata il 10 dicembre 2025 per ottenere l’autorizzazione, ai sensi degli articoli 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, alla realizzazione di una stazione radio base in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Il diniego si fondava sulla circostanza che il manufatto in progetto ricadeva nella fascia di rispetto di un corso d’acqua, come definita dall’articolo 13 del Regolamento regionale 20 giugno 2025, n. 1.
La società, nell’udienza pubblica del 22 luglio 2026, ha comunicato di non avere più interesse a coltivare il procedimento attivato sulla base dell’istanza originaria, chiedendo una pronuncia di improcedibilità del ricorso. Il Comune ha concluso per la condanna alle spese della società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia rappresenta l’esito processuale obbligato a fronte della cessazione della situazione soggettiva azionata in giudizio, che rende inutile l’ulteriore esame delle censure dedotte.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha richiamato l’art. 84, comma 2, c.p.a., il quale disciplina l’onere delle spese nel caso di rinuncia al ricorso. La norma è stata applicata in senso estensivo anche all’ipotesi in cui la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità derivi da una scelta unilaterale della parte ricorrente, che ha manifestato di non avere più interesse alla decisione.
Il Collegio ha escluso la sussistenza di motivi per disporre la compensazione delle spese, ravvisando nella condotta della società una sostanziale rinuncia alla lite. La circostanza che l’improcedibilità sia stata dichiarata a seguito di una comunicazione della ricorrente, e non già per una sopravvenienza oggettiva indipendente dalla sua volontà, ha costituito il presupposto per l’accoglimento della richiesta del Comune di porre le spese a carico della società.
La sentenza ha quindi valorizzato il principio per cui, in presenza di una dichiarazione di non più interesse, la parte che ha determinato l’estinzione del giudizio sopporta le spese processuali, in applicazione analogica della regola della soccombenza virtuale sottesa all’art. 84 c.p.a. per l’ipotesi di rinuncia.
Il Collegio ha infine condannato la società al pagamento delle spese in favore del solo Comune di Brugnato, liquidate in misura forfettaria, con gli accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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