Il sequestro penale non determina la nullità dell’ordine di demolizione (TAR Liguria n. 939 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale su un manufatto abusivo non determina la nullità né l’invalidità dell’ordine di demolizione, costituendo la misura cautelare soltanto un impedimento temporaneo all’esecuzione del ripristino, superabile attraverso l’istituto del dissequestro. L’ingiunzione demolitoria può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario dell’area, anche se questi non è autore dell’abuso, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria a prescindere dall’accertamento del dolo, della colpa o della buona fede; il profilo soggettivo del proprietario incolpevole rileva soltanto ai fini dell’esclusione dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. L’adozione di distinti provvedimenti sanzionatori per ciascuna delle proprietà coinvolte in un medesimo contesto illecito è legittima, non sussistendo alcun principio che imponga l’unicità dell’atto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno in zona collinare, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di una strada abusiva insistente su più proprietà. Deducevano la propria estraneità alla realizzazione dell’opera e la nullità del provvedimento per la pendenza di un sequestro penale sull’area, oltre a denunciare difetto di istruttoria, violazione dei principi di collaborazione e buona fede e l’illegittima frammentazione dell’azione repressiva in distinti provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso il primo motivo, affermando che il sequestro penale non incide sulla validità dell’ingiunzione demolitoria: la misura cautelare, infatti, impedisce solo temporaneamente l’esecuzione del ripristino, con esonero dalla sanzione per la mancata ottemperanza ai sensi dell’art. 31, co. 4, d.P.R. n. 380/2001, ma non costituisce un impedimento assoluto, potendo il destinatario dell’ordine ottenere il dissequestro del bene per procedere alla demolizione. La giurisprudenza invocata dai ricorrenti è stata ritenuta non pertinente, riguardando esclusivamente l’impossibilità di comminare sanzioni per la mancata esecuzione durante l’efficacia della misura. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’art. 31, co. 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso, configurandosi un obbligo reale del proprietario dell’area a prescindere dalla sua qualità di autore dell’illecito. La condizione soggettiva del proprietario incolpevole assume rilievo soltanto ai fini dell’esclusione dell’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale; nel caso di specie, inoltre, i ricorrenti non avevano dimostrato di aver posto in essere iniziative idonee a costringere il responsabile dell’abuso al ripristino. Infine, il Collegio ha ritenuto legittima l’adozione di provvedimenti separati per le singole proprietà, non sussistendo alcun divieto e risultando tale modus procedendi rispettoso delle singole posizioni soggettive. Il rigetto della domanda caducatoria ha comportato il conseguente rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno.
Nota della Redazione
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