La società in house non può impugnare i provvedimenti dell’ente affidante (TAR Liguria n. 885 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La società a totale partecipazione pubblica che gestisce un servizio in forza di affidamento diretto, in regime di gestione in house, costituisce una mera articolazione interna dell’ente affidante, del quale non è contrapparte sostanziale ma solo formale. Ne consegue che la società in house non vanta una posizione giuridica distinta rispetto all’ente pubblico e, pertanto, difetta di legittimazione ad agire innanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti adottati dall’amministrazione che la controlla, atteso che l’attività dell’ente e dei suoi organi deve essere imputata alla stessa pubblica amministrazione.

Il Fatto

Una società interamente partecipata da un Comune, costituita per la gestione dei servizi comunali e delle attività strumentali, ivi inclusa la gestione dell’approdo turistico comunale, impugnava dinanzi al TAR gli atti con cui il Comune medesimo aveva comunicato il diniego dell’applicazione del beneficio di cui all’art. 100, comma 3, del D.L. n. 104/2020, confermando l’obbligo di pagamento del canone di concessione demaniale marittima per l’anno 2021. La ricorrente assumeva che il canone dovuto per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, pari a euro 53.079,38, e la relativa imposta regionale, pari a euro 5.307,94, avrebbero dovuto essere detratti dal credito riconosciuto per gli anni 2007-2019, e deduceva l’illegittimità del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preliminarmente, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.

Nel valutare l’eccezione, il TAR ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, identificato alla luce della causa petendi e della intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.

Applicando tale criterio, il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente è una società a totale partecipazione pubblica, cui il servizio è stato affidato direttamente, realizzando una vera e propria gestione in house. La società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, è intimamente legata sul piano organizzativo e operativo all’ente pubblico che l’ha costituita, tanto da poter essere equiparata a un ufficio interno dell’ente medesimo: tra l’ente e la società sussiste un rapporto di alterità non sostanziale, ma solo formale.

Proprio in virtù di tale sostanziale coincidenza soggettiva, che consente l’affidamento senza l’espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente, la società ausiliaria non instaura un rapporto di concessione con l’ente. Di conseguenza, non essendovi un reale rapporto di alterità, l’attività dell’ente e dei suoi organi deve essere imputata alla stessa pubblica amministrazione e la società in house non è in grado di collocarsi come entità posta al di fuori dell’ente pubblico.

In applicazione di tali coordinate, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di legittimazione della ricorrente, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in ragione dell’esito in rito del giudizio e della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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