Dissesto del Comune e inammissibilità del giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 755 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro è inammissibile quando l’ente locale sia stato dichiarato in dissesto finanziario prima della proposizione del ricorso. La previsione dell’art. 248 del d.lgs. n. 267/2000, che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, si estende a tutte le azioni di carattere esecutivo e dunque anche al giudizio di ottemperanza. L’elemento discriminante per stabilire se il credito rientri nella massa passiva è l’atto o il fatto generatore dell’obbligazione, non il momento della sua liquidazione giudiziale: rilevano i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente.
Il Fatto
Una società creditrice agiva in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, con cui era stato ordinato a un Comune il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto era stato munito di formula esecutiva e notificato in tale forma.
Il Comune non si costituiva in giudizio. Alla camera di consiglio il Collegio dava avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, essendo l’ente in stato di dissesto finanziario, e tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 248 del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La norma, riguardando tutte le azioni di carattere esecutivo, si estende anche al giudizio di ottemperanza di giudicati di condanna al pagamento di somme di denaro.
Il richiamo all’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 consente di individuare l’ambito della competenza dell’organo straordinario: vi rientrano i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, che non sono suscettibili di esecuzione individuale. L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 precisa che sono compresi tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro tale data, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente ma non oltre l’approvazione del rendiconto della gestione.
Il Collegio richiama poi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 gennaio 2022, n. 1, secondo cui consentire l’esecuzione diretta di debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, frustrerebbe la ratio della gestione liquidatoria e pregiudicherebbe le funzioni ordinarie dell’ente, prima del ritorno a uno stato di riequilibrio finanziario.
Ne deriva che l’elemento discriminante è l’atto o il fatto che ha determinato l’insorgere dell’obbligazione, non la liquidazione del credito. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo prima della dichiarazione di dissesto, deliberata dal consiglio comunale con provvedimento del giugno 2025, cui aveva fatto seguito la nomina del commissario straordinario di liquidazione.
Il ricorso, proposto successivamente alla dichiarazione di dissesto, è pertanto inammissibile: il credito confluisce nella massa passiva la cui gestione spetta all’organo straordinario di liquidazione. Nulla è disposto sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’ente.
Nota della Redazione
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