Carta del docente ai supplenti: l’ottemperanza ordina l’accredito e fissa l’astreinte (TAR Liguria n. 621 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’actio iudicati proposta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondata quando l’Amministrazione, costituitasi, non assolva all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo giudiziale. L’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza comporta l’ordine di compiere gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato, con la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e con l’irrogazione di una penalità di mora (astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. In materia di carta elettronica del docente, il dies a quo per la decorrenza dell’astreinte va fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, trattandosi di attività che non si risolve nel semplice versamento di somme.

Il Fatto

Una docente non di ruolo, assunta con contratti a tempo determinato, ha agito in giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi.

Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della decisione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio, constatando l’avvenuta notificazione della sentenza ottemperanda presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Il Collegio ha rilevato che il Ministero, pur costituitosi, non aveva svolto alcuna contestazione, non assolvendo così all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Tale circostanza ha determinato il riconoscimento della fondatezza della domanda.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta e accreditando le somme dovute entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Quanto alla domanda di irrogazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità, fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, in ragione della necessità di un’attività materiale aggiuntiva (emissione della carta) rispetto al mero versamento di denaro; il dies ad quem è stato identificato nel giorno dell’adempimento o dell’insediamento del commissario.

Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate forfettariamente in € 500,00 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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