Sei scatti stipendiali ai fini della buonuscita per il personale delle forze (TAR Sicilia n. 1355 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dall’art. 21 della legge n. 232/1990, è ancora in vigore per effetto dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. e si applica a tutto il personale delle forze di polizia, civile e militare, con qualifiche equiparate. L’attribuzione dei sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta anche al personale che cessa dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere l’originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che escludeva la cessazione a domanda. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, costituisce un onere e non un termine di decadenza. L’eccezione di prescrizione è infondata se la parte debitrice non specifica e prova la data di inizio del corso prescrizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda il 15 novembre 2023, avendo maturato al momento dell’istanza 57 anni di età e 37 anni di servizio utile. Ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, oltre accessori.
L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 16 aprile 2025 e decisa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: richiamando C.G.A., sez. giur., 28 luglio 2022, n. 865 e i precedenti del Consiglio di Stato ivi citati, conferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale.
Quanto alla prescrizione, il TAR aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Trattandosi di eccezione in senso proprio, è onere dell’INPS indicare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato, II, 26 aprile 2024, n. 3807; TAR Lazio, V, 5 settembre 2022, n. 11406). L’eccezione formulata dall’Istituto è generica e non integra gli estremi richiesti.
Nel merito, il Collegio ripercorre l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non produce riviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, che escludeva la cessazione a domanda: il codice ha inteso abrogare anche tale disposizione. Resta fermo l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, c.o.m., la cui nozione di forze di polizia, definita dall’art. 16 della legge n. 121/1981, comprende il personale civile e militare con qualifiche equiparate.
Sul piano oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis estende i sei scatti al personale collocato in quiescenza a domanda con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è di decadenza: il successivo comma 3, nel prevedere la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno seguente, conferma che il rispetto del termine risponde a una mera esigenza temporale e che una lettura diversa determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.
Il ricorso è pertanto accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori, con soli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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