Codice ISSN negato a calendari-planner: illegittimo il diniego per difetto di motivazione (Cons. Stato n. 5745 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il codice ISSN è attribuito sulla base delle normative internazionali di settore e della nozione di pubblicazione in serie, che ricomprende le edizioni successive dotate di designazione numerica o cronologica e destinate a pubblicarsi senza limiti di tempo. La serialità della pubblicazione non si confonde con la serialità produttiva di stampati identici nel tempo: rileva l’idoneità a essere edita con continuità in numeri distinti e successivi della medesima serie. Il diniego che assimila il prodotto ai calendari e ai beni di cancelleria deve esternare le ragioni di tale qualificazione e non può fondarsi su una motivazione postuma contenuta nella relazione difensiva dell’amministrazione. La valutazione del carattere effimero dello stampato non può sostituire l’accertamento del valore documentario richiesto dalla disciplina sul deposito legale.
Il Fatto
La società editrice ha chiesto al Consiglio Nazionale delle Ricerche l’assegnazione del codice ISSN per una serie di prodotti editoriali, editi nella veste grafica del calendario-planner e destinati alla distribuzione nelle edicole. Il CNR ha rigettato le istanze tra il 10 e il 12 luglio 2023, qualificando i prodotti come risorse effimere prevalentemente destinate a usi di cancelleria o cartoleria.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, discostandosi dal precedente della Sezione n. 234/2023 e valorizzando la mancata prova della registrazione delle testate presso il Tribunale e il carattere effimero degli stampati. La società ha proposto appello, censurando il travisamento della normativa, l’errata valutazione della serialità e il difetto di motivazione dei dinieghi. L’istanza cautelare è stata abbinata al merito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie entrambi i motivi e richiama integralmente la sentenza della Sezione n. 234/2023 del 9 gennaio 2023, resa su fattispecie analoga. Da quel precedente si ricava che la qualificazione di serialità e periodicità trova fondamento nelle normative ISSN internazionali, segnatamente nella norma ISO 3297, che considera in serie la pubblicazione edita in parti successive e destinata a pubblicarsi senza limiti di tempo.
Il Collegio ritiene che la periodicità sia giustificata dalla natura delle pubblicazioni, caratterizzate da contenuti divulgativi, informativi e illustrativi organizzati, per esigenze di mercato, nella forma del planner. Si tratta di edizioni collocate in serie numerica progressiva, la cui veste editoriale sarebbe riduttivo confinare alla tipologia del calendario. Il rinvio alla motivazione del precedente è espressamente fondato sugli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. e sull’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a.
Il Consiglio di Stato non condivide l’assimilazione ai prodotti di cancelleria operata dal primo giudice. È dubbio che i prodotti esauriscano il valore d’uso nell’anno di riferimento, avendo contenuti divulgativi che lo perpetuano oltre. La sentenza dà inoltre per assodata l’identità degli stampati nel tempo, mentre i prodotti si prestano a una pluralità di contenuti nelle diverse annualità, pur all’interno di una serie. Più in generale, desta dubbi l’identificazione del valore d’uso con la nozione di risorse effimere, esistendo prodotti, come quelli di enigmistica, che non cessano di essere seriali per il fatto di esaurirsi in tempi limitati.
Sul piano della motivazione, i dinieghi non esternano le ragioni dell’assimilazione ai beni di cancelleria e non consentono al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico. Il Collegio rileva altresì che l’apparato motivazionale della sentenza integra inammissibilmente la motivazione dei dinieghi. La disciplina sul deposito legale, richiamata dall’art. 2 del D.D.G. del 15 dicembre 2014, impone una verifica puntuale del valore documentario dello stampato, della quale non v’è traccia nei provvedimenti. Le considerazioni della relazione difensiva del CNR costituiscono integrazione postuma inammissibile.
L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento dei dinieghi impugnati. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della particolarità delle questioni e del difforme indirizzo di primo grado.
Nota della Redazione
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