Avanzamento a luogotenente: la comunicazione meramente confermativa è priva di efficacia lesiva (TAR Abruzzo n. 563 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto avverso una comunicazione che non dispone in ordine alla situazione giuridica del destinatario e non riveste alcuna efficacia lesiva, essendo meramente confermativa e ricognitiva della disciplina di rango primario applicabile. L’eventuale lesione può derivare esclusivamente dalle determinazioni provvedimentali con cui l’Amministrazione avvia e conclude il procedimento di avanzamento, che devono essere tempestivamente impugnate. Nel merito, ai sensi dell’art. 36, comma 15-septies, d.lgs. n. 95/2017, l’inclusione nell’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 è riservata al personale promosso maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 “con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016”, ovvero a coloro che hanno conseguito il grado nell’ambito di una procedura di avanzamento “a scelta”, e non già a chi è stato promosso tramite la differente procedura “a scelta per esami”.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza promosso con procedura “a scelta per esami” con decorrenza 1° gennaio 2017, impugnava la comunicazione prot. n. 0066757/2021 del 10.3.2021 con cui il Comando Generale escludeva la sua inclusione nelle aliquote straordinarie di valutazione formate al 1° gennaio 2020 per l’avanzamento al grado di luogotenente. Il ricorso era affidato a tre motivi: violazione dell’art. 36, comma 15-septies, d.lgs. n. 95/2017, carenza motivazionale e disparità di trattamento rispetto ai marescialli promossi nelle precedenti procedure. L’Amministrazione si costituiva resistendo. Il collegio, con ordinanza n. 113/2021, respingeva l’istanza cautelare; all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, distinguendo tre diverse disposizioni: il comma 15-septies dell’art. 36 d.lgs. n. 95/2017, che include nell’aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 “con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016”; il comma 15-octies, che contempla i promossi con anzianità di grado tra il 2017 e il 2019; e il comma 15-duodecies, che per il 2021 ha indetto una selezione straordinaria per titoli.

Il Collegio ha condiviso l’orientamento del TAR Lazio (sent. 6087/2023), richiamato in motivazione, secondo cui l’Amministrazione, con l’impugnata nota, si era limitata ad applicare al ricorrente la disciplina dei commi 15-octies e 15-duodecies, e non quella del comma 15-septies, atteso il mancato possesso dei requisiti previsti da quest’ultima disposizione. La promozione del militare era infatti avvenuta con procedura diversa, “a scelta per esami”, e non nell’ambito dell’aliquota formata al 31 dicembre 2016 per l’avanzamento a “scelta”.

Sul piano processuale, la sentenza ha evidenziato che la comunicazione impugnata non possedeva alcuna valenza provvedimentale, non disponendo sulla situazione giuridica del ricorrente né producendo alcuna lesione. L’eventuale efficacia lesiva andava ricondotta alle determinazioni presupposte – la nota n. 18004/1233 del 22.1.2021 e il provvedimento n. 59599/2021 del 3.3.2021 – con cui l’Amministrazione aveva avviato e concluso il procedimento di promozione, non ricomprendendovi il ricorrente. Tali atti, tuttavia, non erano stati impugnati. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Il Collegio ha infine precisato l’infondatezza nel merito della pretesa, rilevando come il tenore testuale del comma 15-septies richieda, quale requisito di accesso, la promozione “con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016”, requisito pacificamente non posseduto dal ricorrente. La sentenza ha confermato l’orientamento già espresso nella fase cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *