Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 948 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, formulata dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio. L’assenza di opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di compensazione delle spese di lite costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il certificato di destinazione urbanistica emesso in data 25.8.2021, con il quale il dirigente comunale aveva annullato e sostituito il precedente certificato rilasciato in data 21.10.2020. Con memoria depositata in data 22.4.2026, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la memoria depositata dalla parte ricorrente afferma espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. L’amministrazione resistente non ha manifestato opposizione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità. Tale mancata opposizione ha indotto il Collegio a ritenere il ricorso senz’altro improcedibile, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la circostanza che l’amministrazione resistente non si è opposta alla richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente. La decisione assume rilievo in quanto la compensazione delle spese, pur costituendo un’eccezione alla regola della soccombenza virtuale, è stata qui disposta in ragione dell’assenza di contrapposizione processuale sulla definizione del giudizio.
La pronuncia conferma che, nel processo amministrativo, la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse non richiede un accertamento nel merito, potendo essere dichiarata anche in forma semplificata ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. quando la dichiarazione della parte e la mancata opposizione della controparte rendano evidente l’assenza di residui margini di contestazione.
Nota della Redazione
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