Verifica dell’anomalia nell’accordo quadro e giustificazione delle spese generali (TAR Calabria n. 691 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per l’affidamento di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023, il giudizio di anomalia dell’offerta deve essere calibrato tenendo conto dell’immanente ipoteticità e variabilità dei costi, non essendo disponibile un computo metrico estimativo. Tale aleatorietà attiene però solo al quantum della prestazione e non esonera l’operatore economico dall’obbligo di stimare in termini numerici, seri e verificabili, le principali voci di costo che trovano copertura nel prezzo offerto. In particolare, la quantificazione delle spese generali in misura eccedente la percentuale forfettaria massima fissata dall’art. 31, comma 2, dell’Allegato I.7 esige una giustificazione analitica: la mera elencazione descrittiva delle voci, senza riscontro economico, non assolve l’onere di allegazione e prova, che grava interamente sull’offerente.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava, come capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo, alla procedura indetta dalla Città Metropolitana per la stipula di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione stradale, collocandosi al primo posto della graduatoria.

La stazione appaltante avviava il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo una relazione giustificativa. Ricevute le giustificazioni, l’amministrazione contestava plurime criticità — analisi dei prezzi unitari, spese generali, utile d’impresa, costo della manodopera, oneri di sicurezza e impegni migliorativi — e disponeva infine l’esclusione con provvedimento del 7.8.2025. La società impugnava dinanzi al TAR Calabria, deducendo la violazione del contraddittorio e l’incompatibilità del giudizio di anomalia con la natura programmatoria dell’accordo quadro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso su entrambi i gruppi di censure. Quanto all’iter procedimentale, la comunicazione di avvio non era generica, poiché richiamava espressamente l’art. 108, comma 9, del Codice e poneva l’accento sul rapporto tra migliorie proposte, valore contrattuale e costi dichiarati. Il termine di quindici giorni rispetta l’art. 110, comma 2, mentre il successivo termine di cinque giorni costituisce esercizio di una facoltà di approfondimento istruttorio prevista dall’art. 27 della lex specialis, non irragionevole perché i dati tecnico-contabili erano già nella disponibilità dell’offerente.

Nel merito, il Collegio riconosce che l’accordo quadro è privo di computo metrico e che il giudizio di anomalia va condotto considerando la variabilità dei costi. Tuttavia, la tesi della ricorrente — secondo cui l’aleatorietà escluderebbe ogni giustificazione analitica — è respinta: se così fosse, mancherebbero le condizioni stesse del confronto concorrenziale. I precedenti richiamati dall’impresa, osserva il Tribunale, confermano soltanto l’impossibilità di una quantificazione esatta, non certo l’esonero dalla stima numerica delle voci più rilevanti.

Il fulcro del rigetto è il rapporto tra spese generali e utile d’impresa. La ricorrente ha indicato le spese generali nella misura del 25%, ben oltre il tetto forfettario del 17% previsto dall’art. 31, comma 2, dell’Allegato I.7, senza un computo analitico che ne giustificasse l’incidenza. A fronte di spese generali così elevate, sarebbe stato ragionevole attendersi un utile inferiore alla misura presuntiva del 10%, mentre l’utile è stato esposto proprio in quella misura. L’onere di allegazione e prova dei costi aziendali e della loro copertura con il ribasso grava integralmente sull’operatore economico, senza inversione a carico del RUP.

La valutazione di inattendibilità dell’offerta, condotta in modo globale e non atomistico, si fonda quindi sulla mancata giustificazione della voce di costo con incidenza determinante sull’equilibrio economico della commessa. Essa risulta scevra da manifesta irragionevolezza e da erronea valutazione dei presupposti. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese di lite in favore delle parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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