Prova della presenza ante 8 marzo 2020 e falsità documentale nell’emersione (TAR Lombardia n. 1176 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della regolarizzazione del soggiorno di cui all’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, la prova della presenza dello straniero in Italia in data anteriore all’8.3.2020 deve essere fornita mediante attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. La dichiarazione proveniente da un ente privato, ancorché operante in ambito sociale, è equiparabile a una mera dichiarazione testimoniale e non integra il requisito legale. La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda comporta l’inammissibilità della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. La documentazione prodotta solo in corso di giudizio, e non nel procedimento, è irrilevante, poiché la legittimità dell’atto si valuta al momento della sua emanazione.
Il Fatto
In data 27.7.2020 il ricorrente ha presentato presso la Prefettura di Bergamo domanda di emersione dal lavoro irregolare in favore di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020.
Con decreto del 6.12.2022, notificato all’interessato solo l’1.7.2024, l’amministrazione ha respinto la richiesta. Il diniego si fonda su due rilievi: la ricevuta fiscale rilasciata dall’ASL risulta non erogata dalla stessa azienda sanitaria; la dichiarazione dell’associazione prodotta a riscontro del preavviso di rigetto è considerata non idonea sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, che richiede la prova della presenza ante 8.3.2020 mediante “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici“. La norma tipizza la documentazione valutabile, per evitare che la presenza sul territorio sia desunta da dichiarazioni atipiche o formate ex post.
Il requisito è ribadito dall’art. 5, comma 1, D.M. 27.5.2020, che elenca rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza e attestazioni di data certa da organismi pubblici. Il comma 2 precisa che sono organismi pubblici i soggetti, anche privati, che istituzionalmente o per delega svolgono funzione o servizio pubblico. Le circolari ministeriali del 30.5.2020 e n. 4623 del 17.11.2020 confermano l’impianto e escludono le dichiarazioni testimoniali.
Sul primo profilo, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la falsità della documentazione è motivo sufficiente per il rigetto della richiesta. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 ricollega alla presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni l’inammissibilità della domanda, oltre alle responsabilità penali. Il principio opera per qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo.
Ad abundantiam, la dichiarazione del religioso non rientra tra le attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici e non ha valore diverso da una dichiarazione testimoniale. Irrilevanti sono anche la dichiarazione della Casa della Carità e il referto medico, prodotti soltanto in corso di giudizio. Il Collegio ricorda che la legittimità dell’atto si valuta al tempo della sua emanazione e che il riesame in autotutela è discrezionale e non obbligato. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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