L’omessa notifica telematica alla P.A. e la tardiva rinnovazione rendono irricevibile il ricorso (TAR Abruzzo n. 556 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile, per la tardività della notificazione, il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica quando, a fronte di due stazioni appaltanti, la notifica a quella non costituita in giudizio sia stata eseguita in forma cartacea, nonostante la sua presenza nel registro degli indirizzi elettronici delle pubbliche amministrazioni, e la successiva notifica telematica sia intervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto impugnato. La tardività della notifica nei confronti di una sola delle amministrazioni destinatarie rende il ricorso irricevibile nei confronti di tutte, senza che rilevi la costituzione in giudizio dell’altra amministrazione. È altresì inammissibile il ricorso quando il file depositato in giudizio non corrisponda al file notificato, trattandosi di documenti digitali distinti, anche se di identico contenuto.
Il Fatto
La Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, in qualità di stazione appaltante qualificata, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per conto dell’Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano, indicata come stazione appaltante beneficiaria. All’esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del Consorzio Momiss, sottoponendo con esito positivo l’offerta di quest’ultimo alla verifica di anomalia; con determina del 19 gennaio 2026 la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva.
La società seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la violazione della lex specialis per l’asserita mancata indicazione, da parte dell’aggiudicataria, del ribasso sul costo della manodopera. Ha altresì proposto successivi motivi aggiunti, con istanza di accesso agli atti, avverso gli atti della procedura di verifica di anomalia. Nel giudizio si sono costituiti la stazione appaltante e la controinteressata, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare le eccezioni di inammissibilità, ritenendole fondate. Ha rilevato che il ricorso introduttivo era stato notificato in forma cartacea all’Unione dei Comuni, benché quest’ultima fosse presente nel registro degli indirizzi elettronici delle pubbliche amministrazioni, risultando quindi obbligatoria, ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 53/1994, la notificazione telematica. La successiva notifica via PEC, eseguita il 4 marzo 2026, è stata considerata valida ma tardiva, essendo intervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determina di aggiudicazione del 19 gennaio 2026.
Il Tribunale ha escluso che la costituzione in giudizio della Comunità Montana potesse sanare l’irricevibilità del ricorso, affermando il principio dell’unicità della notificazione: il ricorso deve essere notificato tempestivamente a tutte le amministrazioni destinatarie, e la tardività nei confronti di una sola di esse determina l’irricevibilità dell’intero atto. Ha inoltre disatteso la tesi della ricorrente secondo cui l’Unione dei Comuni rivestirebbe la mera veste di controinteressata, osservando che il bando individuava chiaramente entrambe le amministrazioni quali stazioni appaltanti e punti di contatto.
Il Collegio ha altresì ritenuto fondata l’eccezione concernente la mancata corrispondenza tra il file notificato e quello depositato, rilevando che, a seguito dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, deve essere depositato in giudizio il medesimo file notificato, e non un diverso documento digitale, ancorché di contenuto identico, in conformità all’art. 45 cod. proc. amm.
Pur avendo già dichiarato l’irricevibilità del ricorso, il Tribunale ha scrutinato il merito, ritenendolo infondato: la lettura congiunta degli artt. 3 e 17 del bando, che escludevano il costo della manodopera dalla base di calcolo del ribasso, smentiva la tesi della ricorrente. L’irricevibilità del ricorso principale ha, infine, travolto anche i motivi aggiunti, non convertibili in ricorso autonomo per difetto dei relativi presupposti formali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.