La condanna per tentata rapina è ostativa all’emersione dal lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 1267 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, per il reato di tentata rapina rientra nel novero dei reati di cui all’art. 380 c.p.p. ed è automaticamente ostativa all’ammissione alla procedura di emersione dal lavoro di cui all’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il diniego del permesso di soggiorno consegue, pertanto, in modo vincolato, senza che l’Amministrazione debba procedere a una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente. Il legislatore ha attribuito alla commissione di determinate tipologie di reato un valore sintomatico di pericolosità, precludendo l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

Il Fatto

La Questura di Bologna aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione presentata da un cittadino straniero ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, sul rilievo che il richiedente era stato condannato dal Tribunale di Rovereto per il reato di tentata rapina alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.

Il provvedimento di diniego si fondava sul carattere ostativo della condanna, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020, che richiama i reati previsti dall’art. 380 c.p.p.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure di eccesso di potere per carenza istruttoria e omessa valutazione dell’effettiva pericolosità sociale del richiedente.

La pronuncia chiarisce che l’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020 esclude dalla procedura di emersione coloro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. La condanna per tentata rapina rientra in tale novero e determina, quindi, un diniego dal carattere vincolato.

Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, che qualifica come tassativamente ostative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno talune condanne penali. La norma presuppone che la commissione di determinati reati sia di per sé sintomatica della pericolosità sociale dello straniero, senza che l’Amministrazione debba valutare il fatto concreto.

La decisione evidenzia che il paradigma ostativo non è la gravità del fatto in sé considerata, ma la specifica natura del reato. Ne consegue che la condanna per un reato ostativo conduce in modo vincolato al rifiuto del permesso di soggiorno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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