Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Marche n. 737 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione e ne dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso è procedibile. L’amministrazione che si costituisce solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento. Il giudice assegna un termine per l’esecuzione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del ricorrente a fruire dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 8.851,56, oltre interessi, ponendo a carico dell’amministrazione la metà delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che era decorso, dopo la notifica della sentenza e prima della proposizione dell’iniziativa, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando a tal fine il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, poiché l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al pagamento negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il Collegio ha richiamato, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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