Ottemperanza per il mancato riconoscimento della Carta del Docente (TAR Lazio n. 11178 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando sia stata notificata la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’inottemperanza di una sentenza di condanna al riconoscimento dell’indennità della Carta Elettronica del Docente legittima l’accoglimento del ricorso e l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, va nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente, il quale provvederà all’esecuzione nei successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente) e la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta, con accredito dell’importo di euro 1.000,00.
La sentenza era stata notificata, ai sensi del codice di procedura civile, presso la sede reale dell’Amministrazione ed era passata in giudicato. Tuttavia, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione del titolo, le somme dovute non erano state corrisposte e la carta non era stata attivata. L’inottemperanza dell’Amministrazione ha indotto la parte ricorrente ad adire il TAR Lazio tramite il giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha accertato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza: la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la maturazione del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997, tra quella notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio.
Entrando nel merito, non essendo controversia tra le parti riguardo alla mancata esecuzione della sentenza, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Direzione generale compente per la materia, con facoltà di delega, che provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo ogni atto necessario. Il Collegio ha chiarito che per tale attività non sarà liquidato alcun compenso, essendo l’onere ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore della parte ricorrente nell’importo di € 800,00, oltre accessori di legge, distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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