Nota endoprocedimentale e atto soprassessorio: differenze applicative (TAR Puglia n. 707 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra gli estremi dell’atto soprassessorio la nota con cui l’amministrazione, nell’ambito del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, richieda delucidazioni tecniche al comune e integrazioni documentali al privato, configurandosi come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. L’atto soprassessorio, di contro, si caratterizza per la volontà di procrastinare sine die la conclusione del procedimento, eludendo l’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 legge n. 241/1990. Il parere interlocutorio della Soprintendenza, anch’esso privo di valenza provvedimentale, non è autonomamente impugnabile. La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è inammissibile quando, al momento della proposizione del ricorso, l’istruttoria risulti concretamente in corso e non sia ravvisabile alcuna inerzia.

Il Fatto

Una società proprietaria di un compendio immobiliare aveva ottenuto nel 2015 l’autorizzazione paesaggistica per interventi di recupero funzionale con cambio di destinazione d’uso, assentiti anche in ambito edilizio. Successivamente, aveva realizzato alcune modifiche in variante, oggetto di tre SCIA. Il comune, ritenendo le opere difformi dall’autorizzazione paesaggistica, ne aveva ordinato la sospensione e la demolizione.

La società presentava quindi istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004. La Regione, ricevuta l’istanza, attivava un’istruttoria coinvolgendo il comune e, successivamente, trasmetteva la proposta di provvedimento alla Soprintendenza, la quale rendeva un parere interlocutorio chiedendo un supplemento istruttorio. La società impugnava la nota regionale che richiedeva ulteriori chiarimenti al comune e la nota della Soprintendenza, deducendo la natura soprassessoria degli atti e l’illegittimità della delega istruttoria a un soggetto incompetente, chiedendo altresì l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, qualificando come inammissibile e infondata la prima censura. La nota regionale impugnata, lungi dall’integrare un atto soprassessorio, costituisce un mero atto endoprocedimentale privo di lesività, con cui l’amministrazione ha richiesto al comune, titolare delle funzioni di polizia edilizia, precisazioni tecniche sulle opere realizzate in difformità e ha chiesto integrazioni documentali alla ricorrente. Non è emersa alcuna volontà di procrastinare sine die la conclusione del procedimento, ma piuttosto l’intento di completare l’istruttoria.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui deve qualificarsi come soprassessorio solo l’atto con cui la P.A. rinvia indefinitamente la soddisfazione dell’interesse alla conclusione del procedimento, contegno elusivo dell’obbligo sancito dall’art. 2 legge n. 241/1990. Nella specie, tale volontà non è ravvisabile, essendo l’istruttoria ancora in corso.

Il secondo motivo di ricorso, diretto avverso il parere interlocutorio della Soprintendenza, è stato dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro un atto privo di autonoma lesività. La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è stata parimenti ritenuta inammissibile, non essendo configurabile alcuna inerzia procedimentale al momento della proposizione del ricorso, avendo la Regione compiuto molteplici atti istruttori. Il TAR ha inoltre rilevato che la Regione aveva nel frattempo rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica, rendendo comunque improcedibile la domanda ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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