Sopravvenuta carenza d’interesse e soccombenza virtuale nelle farmacie (TAR Emilia-Romagna n. 1064 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso gli atti di revisione della pianta organica delle farmacie quando la parte ricorrente dichiari, in udienza, di non avere più interesse alla decisione del gravame. In tale evenienza, la regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo il giudice porle a carico della parte ricorrente qualora l’impugnazione risulti manifestamente infondata. In materia di dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità nel bilanciamento degli interessi della popolazione, con sindacato del giudice amministrativo limitato ai soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposti dalla decisione, senza possibilità di sostituzione della propria valutazione di merito a quella amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una farmacia limitrofa alla sede n. 38 – Sacramora, ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 178 del 07/07/2020, recante la revisione biennale della pianta organica delle farmacie del comune, nella parte in cui modificava i confini della predetta sede farmaceutica, assumendo la falsità del presupposto della mancata assegnazione della sede per assenza di locali idonei e deducendo la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso le censure alla delibera confermativa n. 168 del 10/05/2022.
Si sono costituiti il Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e il controinteressato, eccependo rispettivamente l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della successiva delibera n. 198 del 2024, l’irritualità della notifica dei motivi aggiunti e l’infondatezza del gravame; l’Azienda sanitaria non si è costituita. All’udienza straordinaria del 17 marzo 2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, rilevando che la sopravvenuta carenza di interesse alla disamina del merito del gravame comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha accolto la richiesta delle parti diverse dalla ricorrente di applicare il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della società ricorrente in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante, anche del medesimo TAR, secondo cui nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune esercita un’ampia discrezionalità, fondata sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione e alle particolari esigenze degli utenti.Tale scelta è sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione degli elementi di fatto, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’Amministrazione; a tal fine, il Collegio ha citato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3872 del 2025 e la pronuncia del TAR Bologna, Sez. II, n. 657 del 2018.
In applicazione di tali principi, la dichiarazione di carenza di interesse non ha esonerato la ricorrente dalla refusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti e del controinteressato, liquidate in misura forfetaria per ciascuna, con distrazione in favore dei difensori del controinteressato, dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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