Improcedibile l’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1065 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal difensore della parte ricorrente in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non potendo il giudice esaminare il merito delle censure. Nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione dei presupposti di fatto, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni di opportunità a quelle dell’Amministrazione. Tale ampia discrezionalità, che emerge dalla giurisprudenza costante, legittima l’applicazione del principio della soccombenza virtuale: anche a fronte di una declaratoria di improcedibilità, la parte ricorrente può essere condannata alle spese se l’impugnazione risulti manifestamente infondata nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di Rimini con cui è stata approvata la revisione biennale della pianta organica delle farmacie per l’anno 2020, nella parte in cui modificava i confini della sede farmaceutica n. 38 – Sacramora. Il ricorso lamentava l’erroneità del presupposto (la sede sarebbe stata già assegnata) e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., deducendo un’illogica disparità di trattamento nella scelta di penalizzare solo alcune farmacie del territorio.
Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso le censure alla delibera comunale confermativa della modifica dei confini contestata. Si costituivano in giudizio la Regione, il Comune e il controinteressato, eccependo profili di rito e di merito. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, il difensore della società ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente, ravvisando una sopravvenuta carenza di interesse che ha determinato l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti. Tale esito ha impedito l’esame nel merito delle doglianze, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale ha aderito alla richiesta delle parti resistenti applicando il principio della soccombenza virtuale. La declaratoria di improcedibilità non ha infatti escluso la possibilità di condannare la ricorrente alle spese, in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione desumibile dagli atti.
A fondamento di tale valutazione, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante, anche del TAR territoriale, che riconosce al Comune un’ampia discrezionalità nella definizione delle piante organiche delle farmacie. Le scelte in materia di dislocazione territoriale del servizio farmaceutico sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o di carenza istruttoria, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’Amministrazione. La decisione conclusiva si fonda sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, e alle vie e mezzi di comunicazione, elementi che configurano un esercizio di discrezionalità amministrativa inerente al merito.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato improcedibili i gravami, condannando la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti e del controinteressato, con distrazione in favore dei difensori di quest’ultimo.
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Nota della Redazione
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