Ottemperanza per sentenza del giudice del lavoro: obbligo di esecuzione e penalità di mora sollecitatoria (TAR Lombardia n. 1146 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro costituisce titolo esecutivo. Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. In caso di inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e condannare l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata con finalità sollecitatoria e non punitiva, commisurandola agli interessi legali sull’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto alla Retribuzione Professionale Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e alla Carta Elettronica del Docente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme.
Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accoglimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del Tribunale, e che il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era ampiamente decorso. La ricorrente aveva notificato il ricorso il 25 luglio 2025, a fronte di una notifica della sentenza avvenuta il 21 dicembre 2024.
Il Collegio ha pertanto ritenuto soddisfatte le condizioni per l’accoglimento del ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato il proprio inadempimento. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato il commissario ad acta nella figura del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare dirigenti o funzionari della Direzione generale competente. Il commissario avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme dovute, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza dei capitoli di bilancio.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha precisato che la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma deve bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria, creando un incentivo all’adempimento spontaneo. In caso di superamento del termine perentorio, il Ministero dovrà versare alla ricorrente una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla data di comunicazione della sentenza. Il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle penalità e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
Nota della Redazione
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