Gara pubblica: l’offerta in perdita è congrua se coperta dal rimborso spese e il DGUE firmato dall’amministratore è valido (TAR Lazio n. 14475 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la limitazione dei poteri degli amministratori risultante dallo statuto non è opponibile ai terzi, ai sensi dell’art. 2384, comma 2, c.c., salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società: ne consegue la legittimità dell’ammissione alla gara del concorrente il cui DGUE sia sottoscritto dall’amministratore delegato, ancorché lo statuto preveda limiti di valore. L’offerta economica che preveda un ribasso del 100% sul corrispettivo non è anomala quando i costi di manodopera e le spese generali siano integralmente coperti dai rimborsi delle spese di procedura, non soggetti a ribasso e corrisposti dal trasgressore. Le omissioni formali del DGUE, quali la mancata selezione di una casella o la carente indicazione del subappalto non necessario, sono sanabili tramite soccorso istruttorio, ove non comportino modificazione dell’offerta, e la verifica dei requisiti generali successiva all’aggiudicazione non inficia la procedura ove l’esito sia positivo.
Il Fatto
La società Nivi, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione disposta da Roma Capitale in favore della controinteressata Safety21 per l’affidamento del servizio di ricerca all’estero dei responsabili di violazioni del codice della strada e di recupero del credito. La ricorrente denunciava la genericità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per la sottoscrizione del DGUE da parte dell’amministratore privo di poteri, la contraddittorietà dell’offerta economica caratterizzata da un ribasso del 100%, le lacune formali del DGUE e l’insostenibilità dell’offerta. Si costituivano la stazione appaltante e la controinteressata, la quale proponeva altresì ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via prioritaria le censure relative alla domanda di partecipazione, rigettando la doglianza concernente la sottoscrizione del DGUE. In applicazione dell’art. 2384, comma 2, c.c. e del principio di inopponibilità ai terzi delle limitazioni statutarie, la manifestazione di volontà dell’amministratore regolarmente nominato è idonea a impegnare la società: l’elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma non è configurabile in capo alla stazione appaltante che ammette la domanda. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul punto, valorizzando la differenza rispetto ai precedenti citati dalla ricorrente, afferenti a fattispecie in cui la domanda era presentata da chi non rivestiva la carica di amministratore.
In merito alla presunta irregolarità del DGUE, il Tribunale ha ritenuto le omissioni meramente formali e quindi sanabili. La mancata selezione della casella sull’assenza di cause di esclusione è stata considerata un errore tecnico, non incidente sul contenuto sostanziale della dichiarazione, ricavabile dal complesso degli atti di gara. Con riguardo al subappalto, qualificato come non necessario ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, l’omessa indicazione della quota è stata ricondotta a una plausibile interpretazione degli atti di gara, chiarita in sede di soccorso istruttorio. Quanto alla mancata dichiarazione ex art. 94 c.c.p. per il collegio sindacale, il Collegio ne ha escluso la doverosità, trattandosi di società di revisione, cioè di persona giuridica per la quale l’obbligo non opera.
Sulle verifiche dei requisiti morali, la sentenza ha affermato che l’eventuale esecuzione successiva all’aggiudicazione non determina l’illegittimità della procedura, in applicazione del principio del risultato e della prevalenza della sostanza sulla forma, allorché l’esito sia stato positivo. L’erronea intestazione di un certificato è stata ascritta a mero refuso, mentre per i soggetti nominati dopo il termine di presentazione delle domande la stazione appaltante ha comunque svolto le dovute verifiche.
Nel merito delle valutazioni tecniche, il TAR ha escluso la genericità dei sub-criteri, puntualmente descritti e ricollegati al capitolato, e la manifesta illogicità o irragionevolezza dei punteggi, sindacabili in sede di legittimità solo in tali limiti. La motivazione dei commissari è stata ritenuta sufficiente, essendo espressa mediante l’assegnazione del coefficiente e la sintetica indicazione delle ragioni della scelta. Il punteggio per il servizio di assistenza virtuale è stato giudicato coerente, trattandosi di infrastruttura tecnologica di supporto che non esternalizza funzioni pubbliche, e il tracking internazionale è stato valorizzato quale strumento utile nella fase stragiudiziale del recupero.
Infine, sulla congruità dell’offerta economica, il Tribunale ha ricostruito il sistema di remunerazione: alla base d’asta di € 1.873.200,00 si aggiunge il rimborso delle spese di procedura, non soggetto a ribasso e versato dal trasgressore, tale da coprire i costi di manodopera (€ 700.683,23), gli oneri per la sicurezza (€ 14.013,66) e le spese generali (€ 419.735,03), generando un utile di € 842.428,49. L’offerta è stata pertanto ritenuta sostenibile, anche in ragione della coincidenza tra i costi del personale dichiarati e quelli stimati dalla stazione appaltante, in linea con l’art. 41, comma 14, c.c.p. e con la giurisprudenza che esclude l’anomalia in tal caso. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile; le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.